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Fondi solidarietà bilaterali e nuovo regime normativo

Fondi solidarietà bilaterali e nuovo regime normativo

Fondi solidarietà bilaterali e nuovo regime normativo:

L’INPS, con la Circolare n. 30 del 2016 sui Fondi solidarietà bilaterali, ha illustrato il nuovo regime normativo introdotto dal D.Lgs. n. 148 del 2015 che ha riordinato la materia degli ammortizzatori sociali (in attuazione del Jobs Act).

Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 30/2016.

  1. Quadro normativo.

L’art. 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, ha delegato il governo ad adottare uno o  più  decreti  legislativi  finalizzati  al  riordino   della normativa in materia di ammortizzatori sociali.

In particolare, nell’ottica di una razionalizzazione della normativa in materia di integrazione salariale, il legislatore ha previsto una revisione dell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo per l’avvio dei fondi medesimi.

In attuazione dei criteri delega di cui al citato art. 1, in data 23 settembre 2015 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23-9-2015 – Suppl. Ordinario n. 53, il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148. Il decreto, che a norma dell’art. 44, c. 1 è entrato in vigore il 24 settembre 2015, ha riordinato in un testo unico le tutele di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, abrogando contestualmente ogni disposizione contraria o incompatibile con le disposizioni contenute nel decreto stesso.

Il decreto legislativo, che si compone di quattro titoli, dedica il titolo II (artt. da 26 a 40) alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali.

Con circolare n. 201 del 16/12/2015 sono state illustrate le novità e le conseguenti istruzioni operative relative all’assegno ordinario di cui all’art. 30 del D.lgs. 148/2015.

Con circolare n. 22/2016 sono state fornite le prime istruzioni relativamente all’operatività del Fondo di integrazione salariale.

Con la presente circolare si illustra la disciplina generale dei Fondi di solidarietà bilaterali alla luce delle novità introdotte dal titolo II del D.lgs. 148/2015, rinviando alle singole e specifiche circolari di riferimento per la disciplina di dettaglio di ciascun fondo e delle relative prestazioni.

  1. I fondi di solidarietà bilaterali nel nuovo regime normativo

Il titolo II, del D.lgs. 148/2015, come anticipato in premessa, in attuazione dell’art. 1, c. 2, lett. a), punto 7, della legge 183/2014, revisiona l’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà e stabilisce un termine certo per l’avvio degli stessi alla data del 1° gennaio 2016.

Nella sua opera di revisione, il legislatore ha in parte consolidato quanto già disciplinato dall’art. 3, commi 4 e ss. della legge 92/2012 e in parte, per dare corpo ai principi e criteri della legge delega 183/2014, introdotto nuove disposizioni volte principalmente a disciplinare l’ampliamento dell’ambito di operatività dei fondi e il concreto avvio degli stessi.

Principali novità introdotte dal testo legislativo

previsione di un termine di presentazione per le domande di accesso all’assegno ordinario, che devono essere presentate non prima di 30 e non oltre 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (art. 30, c. 2).

Si rinvia per il resto delle informazioni al testo integrale della Circolare n. 30 del 2016 consultabile cliccando sul link.

(Fonte: INPS)

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