Site icon Diritto Lavoro – Portale del Diritto

Settore edile riduzione contributi previdenziali

Settore edile riduzione contributi previdenziali

Settore edile riduzione contributi previdenziali:

Relativamente al settore edile è stato pubblicato in G.U. n. 28/2016 il D.M. 1 dicembre 2015 con il quale il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha determinato la riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile, ai sensi dell’art. 29, commi 2 e 5, del decreto – legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995, per l’anno 2015.

L’art. 29, comma 1, cit. prevede che i datori di lavoro del settore edile sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull’imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1.

Il comma 2 del predetto art. 29, stabilisce che sull’ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all’INPS e all’INAIL per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica fino al 31.12.1996 una riduzione del 9,50%.

Invece il comma 5, del predetto art. 29, come sostituito dall’art. 1, comma 51, della L.n. 247/2007, stabilisce che entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che, con decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l’anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al citato comma 2.

In relazione altresì al D.D. 5.12.2014 con il quale, per l’anno 2014, è stata fissata la suddetta riduzione contributiva all’11,50%, i Ministeri sopra citati hanno confermato la riduzione prevista dall’art. 29, comma 2, cit., per l’anno 2015, nella misura dell’11,50%.

(Fonte: G.U. – Ministero Lavoro)

 

 

Exit mobile version