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Esonero contributi e stabilizzazione collaboratori

Imprese a tasso zero, modifica dei parametri di valutazione

Esonero contributi e stabilizzazione collaboratori:

Restando ancora sulla Circolare n. 3 del 2016 relativamente alla questione esonero contributi (previsto dalla Legge di stabilità 2016 per due anni), il Ministero del Lavoro ha chiarito – come vi abbiamo poc’anzi detto – che tale agevolazione spetta anche nel caso in cui il datore di lavoro proceda alla stabilizzazione dei collaboratori e fino ad un tetto di 3.250 euro l’anno per due anni.

Ci spiega come fruire dell’esonero contributi l’articolo pubblicato oggi (3.2.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Alessandro Rota Porta; Titolo: “Sconto fino a 3.250 euro all’anno”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

In base alla circolare 3/2016 del ministero del Lavoro, i datori di lavoro che stabilizzeranno i collaboratori potranno beneficiare dell’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico (nel tetto massimo di 3.250 euro annuali) per un periodo di 24 mesi dalla data della stabilizzazione del lavoratore.

Per accedere al bonus occorre però rispettare tutte le condizioni richieste dalla legge 208/2015: entrando nel dettaglio sulle specifiche operative, per analogia, si possono ripercorrere le istruzioni fornite dall’Inps nel corso del 2015 a chiarimento dell’esonero contributivo triennale introdotto dalla legge 190/2014, le cui modalità applicative erano pressoché identiche alla nuova versione dell’agevolazione, disciplinata dalla legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 178).

Tra i principali requisiti richiesti è bene ricordare come siano escluse dal beneficio le assunzioni realizzate da datori di lavoro interessati da sospensioni dell’attività con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga, fatti salvi i casi in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei lavoratori coinvolti dagli ammortizzatori.

Inoltre la fruizione dell’agevolazione è subordinata al rispetto delle condizioni fissate della legge 296/2006, ossia alla regolarità degli obblighi contributivi e all’assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro (quindi al possesso del Durc, come ha ribadito la nota del ministero del Lavoro 1677/2016) nonché al rispetto degli accordi e contratti collettivi.

Più in generale il bonus si potrà incassare anche nei confronti delle stabilizzazioni di collaborazione in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato senza ricorrere alla procedura di regolarizzazione, essendo comunque consapevoli che si corre il rischio di dover restituire il beneficio contributivo, oltre al pagamento delle sanzioni civili correlate e agli interessi di legge.

Infatti, qualora queste situazioni formino oggetto di accertamento, l’ispettore potrà disconoscere il precedente rapporto di collaborazione, laddove ravvisi gli elementi che configurino lo stesso quale rapporto di lavoro subordinato “mascherato”: in quel caso sarà il datore di lavoro a dover provare che l’esplicazione fattuale della collaborazione era effettivamente caratterizzata da connotazioni che la rendevano distinta rispetto al nuovo rapporto di lavoro dipendente.

INCENTIVI E REGOLE 
01 NEL 2015
L’esonero contributivo era già disponibile, e più vantaggioso, per le assunzioni effettuate l’anno scorso. Infatti aveva durata triennale e non aveva limiti percentuali ma solo realitivi all’importo massimo, pari a 8.060 euro all’anno. Tuttavia l’anno scorso non era prevista la sanatoria quindi i datori di lavoro hanno dovuto scegliere se mantenere la collaborazione in attesa del 2016 o se incassare subito l’esonero contributivo triennale trasformando il collaboratore in un dipendente a tempo indeterminato
02 il dubbio
Quando, con la legge di Stabilità 2016, è stato riproposto l’esonero contributivo per le assunzioni effettuate quest’anno, è sorta la domanda se tale agevolazione fosse cumulabile con la stabilizzazione. Infatti tra i requisiti richiesti per accedere all’esonero è richiesto il rispetto della regola generale prevista dell’articolo 4, comma 12, della legge 92/2012 in base alla quale un incentivo all’assunzione non spetta se l’assunzione dipende da un obbligo di legge o da un contratto collettivo. In questo caso la stabilizzazione avrebbe potuto essere considerata effetto di un obbligo
03 il chiarimento
Secondo il ministero del Lavoro la stabilizzazione può essere abbinata all’esonero contributivo in quanto non ci sono esplicite previsioni in senso contrario
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