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Esonero contributivo lavoratori somministrati

La certificazione dei rapporti di collaborazione

Esonero contributivo lavoratori somministrati

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto, come è noto, l’esonero contributivo triennale anche per il contratto di somministrazione.

Tuttavia per poter usufruire di tale agevolazione è necessario rispettare alcuni requisiti.

L’aspetto particolare del contratto di somministrazioni è che l’esonero di cui usufruisce l’agenzia si affianca a quello che spetta all’impresa in caso di assunzione a tempo indeterminato del lavoratore somministrato.

L’INPS, con la Circolare n. 17 del 29 gennaio 2015 ha precisato che dell’esonero contributivo triennale potrà beneficiare anche l’agenzia in qualità di datore di lavoro del somministrato, anche nel caso in cui il lavoratore fosse assunto con contratto a tempo indeterminato (e a particolari condizioni) dal soggetto utilizzatore finale che lo ha impiegato.

Le particolari condizioni sono:

L’esonero contributivo spetta quindi all’agenzia di somministrazione nel caso di conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato per il lavoratori già in forza. Ma – come sopra si è detto – il lavoratore in questione nei sei mesi precedenti l’assunzione non deve essere stato occupato a mezzo di contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Inoltre, il diritto all’esonero contributivo viene meno quando:

Anche le agenzie di somministrazione per poter usufruire dell’esonero contributivo devono rispettare le condizioni stabilite dall’art. 1, commi 1175 e 1776, della L.n. 286/2006 ed in particolare:

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