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Disciplina delle proroghe del contratto di somministrazione

Flussi, pubblicato il Decreto per l’ingresso dei lavoratori stranieri

Disciplina delle proroghe del contratto di somministrazione:

Il contratto di somministrazione diventerà molto probabilmente la forma principale di lavoro flessibile grazie alle modifiche contenute sia nel D.L. n. 34/2014 che nel Jobs Act. Tali modifiche, eliminando alcune difficoltà formali del contratto di somministrazione, di fatto ne agevoleranno l’utilizzo (in particolare sulla questione della causale).

Come è noto il contratto di somministrazione è un contratto di lavoro che coinvolge tre parti: il somministratore (in genere agenzia di lavoro), l’utilizzatore e il lavoratore (somministrato).

Il lavoratore è assunto dal somministratore, ma viene inviato a svolgere la sua prestazione lavorativa presso l’utilizzatore (c.d. missione). Pertanto nella somministrazione sono previsti due diversi contratti: il contratto commerciale (appunto il contratto di somministrazione) tra il somministratore (agenzia di lavoro) e l’utilizzatore; e il contratto di lavoro tra il somministratore e il lavoratore.

Relativamente alla durata, il contratto di somministrazione può essere sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. In tale ultima ipotesi, non è necessario indicare specificamente le ragioni (di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo) dell’apposizione del termine, cioè non è necessaria la c.d. causale. Conseguentemente, non dovrebbe sussistere possibilità di contenzioso sulla eventuale genericità o inesistenza della ragione giustificatrice dell’apposizione del termine.

Inoltre, il contratto di somministrazione di manodopera a tempo determinato non prevede (per legge) un limite numerico da osservare, rispetto all’organico assunto in pianta stabile dall’impresa utilizzatrice come avviene per il contratto di lavoro a termine (cioè il 20% dell’organico stabile). Tuttavia i contratti collettivi possono introdurre limiti di utilizzo del contratto di somministrazione.

Diverso, sempre rispetto al contratto a termine ordinario, il regime delle proroghe e dei rinnovi del contratto di somministrazione. Questo infatti può essere prorogato fino a sei volte, contrariamente a quanto avviene per il contratto a termine che può essere prorogato soltanto cinque volte.

Inoltre, una volta giunti alla sesta ed ultima proroga, è consentito alle parti di stipulare un nuovo contratto che potrà essere prorogato per altre sei volte.

Per quanto concerne la durata massima del rapporto di somministrazione a termine, la legge la fissa in 36 mesi, tetto che trova applicazione sia per il contratto commerciale (agenzia di lavoro – utilizzatore) che tra il lavoratore e l’agenzia.

Per il contratto di somministrazione a tempo indeterminato, come si evince facilmente dalla definizione, il rapporto viene avviato senza una data finale di scadenza e le parti possono recedere liberamente in qualsiasi momento.

Ovviamente una volta che viene posta fine al contratto di somministrazione a tempo indeterminato, l’agenzia per il lavoro si prenderà di nuovo in carico il lavoratore per occuparsi delle sue prospettive occupazionali (anche mediante partecipazione a percorsi di formazione, o ricollocazione professionale). Se però tale percorso non ha successo l’agenzia di lavoro, dopo sei mesi, è libera di licenziare il lavoratore.

Con il Jobs Act, da quest’anno, dovrebbero trovare applicazione le novità relative al contratto di lavoro a tutele crescenti, in particolare per ciò che concerne il licenziamento dei lavoratori somministrati che saranno assunti dopo l’entrata in vigore dei decreti di attuazione del Jobs Act (probabilmente ai primi di febbraio 2015). La situazione rimarrà invariata, invece, per i lavoratori somministrati assunti prima della riforma del lavoro per i quali verranno applicate le norme precedenti al Jobs Act.

Altro incentivo previsto, questa volta dalla Legge di stabilità 2015, concerne lo sgravio contributivo che dovrebbe consentire l’aumento del numero delle assunzioni a tempo indeterminato, comprese le assunzioni in somministrazione che, come si è detto, soggiacciono alla stessa disciplina prevista per il contratto di lavoro a tutele crescenti.

 

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