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Trasferimento d’azienda

trasferimento d’azienda

Trasferimento d’azienda:

La Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 32 del 17 dicembre 2014, ha risposto ad un quesito avanzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 47, comma 4 bis e 5, della L.n. 428/1990. In particolare, l’istante chiedeva di sapere se le condizioni previste dalla predetta disposizione per la derogabilità dell’articolo 2112 c.c., possano trovare applicazione anche alle fattispecie di società in stato di crisi aziendale non rientranti nel campo di applicazione della CIGS, che abbiano fruito per oltre un anno del trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga con sospensione del personale a zero ore e/o per le quali sia stata accertata la condizione di insolvenza sia dal Ministero dell’Economia o da un Tribunale sezione fallimentare, “pur non essendo ammissibile ad una procedura concorsuale per carenza della condizione di ammissibilità soggettiva di impresa commerciale”.

Innanzi tutto il Ministero ha ricordato che l’art. 47 della L.n. 428/1990 disciplina la procedura legata ad un trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. “in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori”, introducendo degli obblighi di informazione e di esame congiungo con le rappresentante sindacali. Mentre ai commi 4 bis e 5 vengono previste:

Il Ministero, con le considerazioni contenute nell’Interpello n. 32/2014 alle quali si rimanda, ha concluso nel senso che “qualora le imprese in questione versino inequivocabilmente – in quanto accertato da una pubblica autorità – in stato di crisi e, attraverso lo strumento del trasferimento d’azienda, possano mantenere, almeno parzialmente, il proprio standard occupazionale, possa trovare applicazione la disposizione citata di cui all’art. 47, commi 4 bis e 5, della L.n. 428/1990 concernenti la derogabilità all’art. 2112 c.c.”.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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