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Fruizione bonus assunzione ricercatori

Unionchimica Confapi rinnovato il CCNL chimica, concia, settori accorpati

Fruizione bonus assunzione ricercatori:

Andrà a scadere il prossimo 31 dicembre 2014 il termine per la presentazione delle domande di accesso al credito di imposta per le assunzione di ricercatori avvenute nella seconda metà del 2012, e precisamente dal 26 giugno al 31 dicembre 2012. Le domande andranno inviate al Ministero dello Sviluppo Economico.

Mentre:

In tal modo gli interessati potranno usufruire del bonus fiscale destinato al settore ricerca e sviluppo di cui al D.L. n. 83/2012, successivamente convertito dalla L.n. 134/2012.

Per chi non lo sapesse, il disegno di legge di stabilità 2015 ha abrogato questo incentivo che verrà sostituito con un altro bonus.

Tale sgravio interesserà dunque quei datori di lavoro (sia persone fisiche che giuridiche) titolari di reddito d’impresa, e consiste in un contributo, in forma di credito di imposta del 35% dei costi aziendali, nel limite massimo (per ciascun anno) di 200 mila euro, a prescindere dal numero delle assunzioni (a tempo indeterminato) di personale altamente qualificato e in possesso dei seguenti titoli, che dovranno essere rilasciati in copia al datore di lavoro (da allegare alla domanda di cui sopra) e che sono:

In tale ultimo caso, i lavoratori dovranno essere chiamati a svolgere le attività indicate all’art. 24, comma 3, tipiche del settore ricerca e sviluppo e cioè lavori sperimentali o teorici, aventi come finalità principale l’acquisizione di nuove conoscenze; ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze; acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale per produrre piani, progetti, processi o servizi nuovi o migliorati.

Le domande vanno presentate esclusivamente in via telematica sul sito web del Mise con allegata la certificazione contabile dei costi sostenuti e firmata digitalmente dal presidente del collegio sindacale dell’impresa richiedente o, per le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio, da un professionista iscritto nel registro dei revisori dei conti. Per le start up innovative, invece, la suddetta documentazione potrà anche essere sottoscritta dal legale rappresentante

È importante evidenziare che comportano la perdita del suddetto beneficio le seguenti circostanze:

Tale beneficio può essere cumulato con altri benefici contributivi previsti per altre ipotesi.

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