Site icon Diritto Lavoro – Portale del Diritto

Esonero contributivo assunzioni tempo indeterminato

Esonero contributivo assunzioni tempo indeterminato

Esonero contributivo assunzioni tempo indeterminato

Nel Disegno di Legge di Stabilità, che verrà pubblicata prossimamente sulla Gazzetta Ufficiale, è contenuta anche le normativa sugli sgravi contributivi previsti per coloro che assumono personale a tempo indeterminato.

Poiché si ritiene che sia un argomento molto importante, soprattutto per le aziende, pubblichiamo di seguito i punti essenziali di quanto previsto nella Legge di stabilità:

  1. Gli sgravi contributivi previsti dalla legge sono estesi a tutti i datori di lavoro privati, ad esclusione di quelli operanti nel settore agricolo;
  2. Le assunzioni devono avvenire mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato (a tutele crescenti) stipulati dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
  3. Sono esclusi dagli sgravi contributivi i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico;
  4. Lo sgravio è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua;
  5. Vengono esclusi dallo sgravio i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
  6. L’esonero spetta ai datori di lavoro in presenza di nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato, mentre viene escluso per i lavoratori che nei sei mesi precedenti l’assunzione siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro
  7. Lo sgravio contributivo non spetta con riferimento a lavoratori per i quali lo sgravio contributivo sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;
  8. Lo sgravio contributivo non è cumulabile con altri sgravi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
  9. Lo sgravio non spetta ai datori di lavoro (ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto) in presenza di assunzioni relative a lavoratori con i quali hanno già posto in essere un contratto a tempo indeterminato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di stabilità.
Exit mobile version