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Obbligo assicurativo INAIL per i tirocini formativi e di orientamento

Riorganizzazione aziendale e accesso alla CIGS

Obbligo assicurativo INAIL per i tirocini formativi e di orientamento: L’INAIL, con Circolare n. 16 del 4 marzo 2014, ha reso note le istruzioni circa l’adempimento dell’obbligo assicurativo per i tirocini formativi e di orientamento.

L’approvazione, in data 24.01.2013, delle “Linee guida in materia di tirocini” nell’ambito dell’accordo della Confenza unificata Stato/Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e il susseguirsi delle discipline regionali in materia hanno fatto sorgere l’esigenza di dettare indirizzi uniformi alle sedi, specie con riferimento alla vigenza o meno della disciplina prevista dall’art. 3 del D.M. 142/1998, contente il Regolamento di attuazione dell’art. 18 della L.n. 196/1997 in tema di classificazione tariffaria e retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo dovuto per le lavorazioni svolte dai tirocinanti.

Come riferito dalla Circolare INAIL n. 16 cit., con la sentenza 287/2012 della Corte costituzionale è venuta meno la norma di diritto transitorio che consentiva, in assenza di “regolamentazioni regionali”, di continuare ad applicare l’art.18 della legge 196/1997 e il relativo regolamento di attuazione. E successivamente il D.L. n. 76/2013 ha di fatto reintrodotto la possibilità di ricorrere ai tirocini formativi e di orientamento, in via transitoria fino al 31.12.2015, applicando la normativa statale; in sede di conversione, però, tale possibilità è stata soppressa e quindi la quasi totalità delle Regioni ha adottato una propria disciplina in merito alle prescrizioni contenute nelle “Linee guida in materia di Tirocini”. Queste ultime, approvate in data 24.1.2013, come sopra si è detto, hanno definito, “in linea con la riforma del lavoro, principi e standard minimi condivisi, al fine di uniformare, sul piano nazionale, la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento e consentire così alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di dettare la regolamentazione in materia“.

A tale stregua, si legge ancora nella citata Circolare, formano oggetto delle “Linee guida” i tirocini extracurriculari e, in particolare:

La Circolare inoltre ha reso noto che restano estranei all’ambito di applicazione delle “Linee guida”, le seguenti esperienze:

Per quanto concerne quindi il regime assicurativo, la Circolare ha distinto tra tirocini e periodi di pratica e tirocini per l’accesso alle professioni.

Per quanto riguarda i tirocini, si legge nel documento del Ministero, le normative coerentemente con i criteri contenuti nelle “Linee guida” in tema di garanzie assicurative, prevedono:

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