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Indennità giornaliera per inabilità temporanea

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Indennità  giornaliera per inabilità temporanea

A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino a quando dura l’inabilità assoluta, che impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di svolgere le sue mansioni, è corrisposta al lavoratore medesimo una indennità giornaliera nelle seguenti misure (art. 68, D.P.R. n. 1124/1965):

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