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Contratto di apprendistato

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Contratto di apprendistato

Questa formula viene utilizzata da quei datori di lavoro che intendono assumere alle proprie dipendenze dei lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante. Come è noto l’apprendistato è disciplinato dalle seguenti leggi: L.n. 25/1995; dal T.U. sull’apprendistato (D.Lgs. n. 276/2003; D.Lgs. n. 167/2011, ecc.) e da ultimo dal D.Lgs. n. 34/2014. L’apprendistato è un contratto di lavoro finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani ed è definito secondo le seguenti tipologie: a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; c) apprendistato di alta formazione e ricerca. La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il contratto di apprendistato deve rispettare i seguenti principi: a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire (la forma scritta è facoltativa a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 34/2014), anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto; b) divieto di retribuzione a cottimo; c) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del ccnl, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio; d) presenza di un tutore o referente aziendale; e) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all’art. 118 della L.n. 388/2000, n. 388 e all’art. 12 del D.L.vo n. 276/2003 e succ. mod. anche attraverso accordi con le Regioni; f) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonchè nei percorsi di istruzione degli adulti; g) registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del D.L.vo n. 276/2003; h) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi; i) possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo; l) divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente; m) possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Per gli apprendisti l’applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) assicurazione contro le malattie; c) assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia; d) maternità; e) assegno familiare.

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell’articolo 20, co. 3, del D.L.vo n. 276/2003, non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 4 della L.n. 443/1985.

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra [completare]

Oggetto: assunzione a tempo determinato – apprendistato professionalizzante

In riferimento alle intese intercorse, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione presso la nostra Società, con contratto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza dal [completare] al [completare].

Il contratto di assunzione è stipulato in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 276/03 e successive modifiche ed in particolare del D.Lgs. n. 167/2011.

Il contratto di lavoro sarà regolato dalle seguenti condizioni:

Il piano formativo individuale allegato, costituisce parte integrante del presente contratto.

Durante il periodo di apprendistato Lei sarà affiancato/a dal/dalla Sig./Sig.ra [completare] quale tutor aziendale, che avrà il compito di trasmetterLe le competenze necessarie all’esercizio dell’attività lavorativa e all’acquisizione della relativa professionalità, necessaria al livello finale di inquadramento che Lei acquisirà, come sopra previsto.

La Sua assunzione resta comunque subordinata ad un periodo di prova della durata di giorni [completare] di lavoro effettivo, durante il quale entrambe le parti possono liberamente recedere dal rapporto.

Il presente contratto vincola le parti fino alla scadenza naturale del rapporto, ovvero fino al [completare].

Per quanto non previsto nel presente contratto di assunzione, trovano applicazioni le disposizione del ccnl e di legge in materia.

Distinti saluti.

[completare con luogo, data, firma del lavoratore e del datore di lavoro]

Allegato: Piano formativo individuale

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