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Apprendistato qualificante e diploma professionale

Trattamento di quiescenza dei professori universitari e ricercatori

Apprendistato qualificante e diploma professionale

Il contratto di apprendistato qualificante è un contratto a contenuto formativo, mediante il quale i giovani che abbiano compiuto 15 anni di età possono completare la loro istruzione e formazione, per un periodo non superiore a tre anni, al fine di conseguire una qualifica professionale.

Secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.L.vo n. 167/2011 possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, “in tutti i settori di attivita’, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di eta’. La durata del contratto e’ determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non puo’ in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale“. Per quanto concerne la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale è previsto che siano le regioni ad occuparsene previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale regolamentazione dovrà comunque rispettare i seguenti criteri e principi:

“a) definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale in funzione di quanto stabilito al comma 1 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative per la determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle modalita’ di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni”.

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