Site icon Diritto Lavoro – Portale del Diritto

Dimissioni per giusta causa del lavoratore, le ipotesi più frequenti

Rinnovo contratto a termine oltre i 24 mesi senza deroga assistita

Le dimissioni per giusta causa si verificano quando il lavoratore decide di recedere dal rapporto per ragioni legate a fatti direttamente o indirettamente imputabili al datore di lavoro e tali da rendere impossibile la prosecuzione, pure provvisoria, del rapporto per il venire meno dei presupposti di una proficua e serena collaborazione. Pertanto in caso di dimissioni per giusta causa, il lavoratore avrà diritto di recedere senza preavviso dal rapporto ed avrà diritto altresì alla corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso.

Le ipotesi più frequenti di dimissioni per giusta causa sono:

Poichè le dimissioni per giusta causa sono dovute a gravi inadempienze del datore di lavoro, il lavoratore poichè si trova in uno stato di disoccupazione involontaria avrà diritto, qualora vi siano i presupposti, alla corresponsione della indennità di disoccupazione ordinaria (mentre in caso di dimissioni volontarie tale indennità non spetta).

In caso di dimissioni per giusta causa è bene comunicare al datore di lavoro la propria decisione per iscritto, possibilmente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o anche mediante i moderni mezzi di comunicazione come la posta elettronica certificata (pec), inserendo nel testo della lettera il riferimento alla giusta causa che ha determinato il recesso.

Può succedere alle volte che il datore di lavoro si rifiuti di corrispondere al lavoratore dimissionario l’indennità sostitutiva del preavviso, perchè reputa inesistente la giusta causa. In tal caso il lavoratore potrà sicuramente agire in giudizio sia per richiedere al giudice l’accertamento della sussistenza della giusta causa e conseguentemente richiedere la condanna del datore di lavoro al versamento della indennità sostitutiva del preavviso e dell’eventuale risarcimento danni.

Exit mobile version