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NASpI: scadenza dichiarazione reddito presunto 2024

NASpI

NASpI scadenza dichiarazione reddito presunto 2024 alla data 31 gennaio 2024 - diritto-lavoro.com Foto crediti: Pinterest

I beneficiari della prestazione NASpI per l’anno 2023 sono chiamati a considerare attentamente l’obbligo di segnalare anticipatamente il reddito presumibile per il 2024, al fine di evitare la possibile sospensione dell’indennità di disoccupazione al termine dell’anno in corso.

Il dovere di tale adempimento, annualmente ricordato dall’INPS ai cittadini disoccupati beneficiari del suddetto sussidio, è ribadito anche quest’anno nel messaggio n. 4361 emesso il 5 dicembre. Si sottolinea che la comunicazione del reddito presunto dovrà essere trasmessa entro il 31 gennaio 2024, costituendo un aspetto fondamentale per garantire la continuità del beneficio economico.

INPS: messaggio n. 4361 del 5 dicembre

Per i percettori che hanno segnalato un reddito diverso da zero per l’anno 2023, è essenziale procedere con la comunicazione del reddito presunto relativo al 2024 entro il 31 gennaio 2024. È importante evidenziare, inoltre, che tale obbligo persiste anche nel caso in cui il reddito presunto per il 2024 sia pari a zero; la mancata comunicazione comporterà la sospensione dell’erogazione della prestazione NASpI.

Per quanto riguarda i soggetti che abbiano dichiarato un reddito presunto di zero per il 2023, l’erogazione della prestazione non sarà interrotta. Tuttavia, resta fermo il vincolo di comunicazione entro il 31 gennaio 2024 nel caso in cui prevedano di generare un reddito diverso da zero per il prossimo anno.

In merito alla disciplina relativa all’esercizio di un’attività lavorativa durante il periodo in cui si percepisce la NASpI, si fa riferimento alle disposizioni dettagliate contenute nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015 (paragrafo 2.10). Tale quadro normativo comprende altresì le disposizioni stabilite dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015 numero 22 (articoli 1-14), e dalla circolare dell’INPS n. 174 del 23 novembre 2017.

Cos’è la NASpI e chi può beneficiarne

La NASpI, spetta ai cittadini disoccupati che soddisfano determinati requisiti e viene erogato per un periodo di tempo pari alla metà di quello coperto da contribuzione nei quattro anni precedenti, osservando comunque un limite massimo di 24 mesi.

L’indennità è destinata ai lavoratori con un vincolo di lavoro subordinato che hanno perso involontariamente il loro impiego, inclusi:

Significato di “reddito presunto”

Il reddito presunto costituisce la proiezione finanziaria degli introiti stimati per l’anno successivo a quello in cui si sta attualmente beneficiando dell’assegno di disoccupazione. Tipicamente, l’obbligo di dichiarare il reddito presunto è imposto a coloro che, oltre a percepire la NASpI, ottengono redditi derivanti da attività lavorative aggiuntive, entro certi limiti stabiliti.

I destinatari del sussidio di disoccupazione che hanno precedentemente dichiarato redditi presumibili derivanti da prestazioni professionali nel corso del 2023 sono tenuti a ripetere l’operazione per l’anno 2024.

Per fornire un’analisi più dettagliata, sono tenuti a dichiarare il reddito presunto (entro specifici limiti di reddito):

Compatibilità NASpI con redditi provenienti da attività lavorativa

Il percettore della NASpI ha la possibilità di avviare un’attività lavorativa dipendente, autonoma o di impresa individuale. Nel caso in cui il reddito annuo derivante da tale attività si attesti al di sotto dei limiti di imposizione fiscale, ossia:

egli mantiene il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione.

Si rende tuttavia obbligatorio comunicare all’INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività, il reddito annuo presunto mediante l’invio della comunicazione NaspICom. Tale comunicazione è essenziale per determinare la riduzione dell’indennità di disoccupazione, la quale sarà pari all’80% del reddito atteso derivante dall’attività lavorativa.

In seguito, l’INPS richiede ai beneficiari il rinnovo della dichiarazione dei redditi presunti tramite la compilazione del modello “NaspiCom” entro il 31 gennaio.

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