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Supporto per la Formazione e il Lavoro: le prime istruzioni dell’INPS su requisiti e modalità di accesso

Supporto per la Formazione e il Lavoro

Supporto per la Formazione e il Lavoro, misura istituita a partire dal 1° settembre 2023: le prima indicazioni dell'INPS - Diritto-lavoro.com Foto crediti: Pinterest

L’INPS, con la Circolare 29 agosto 2023, n. 77, ha presentato le prime linee guida relative alle procedure di accesso e utilizzo del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), strumento introdotto con D.L. n. 48/2023 a partire dal 1° settembre 2023 e poi convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.

Il beneficio sopraccitato è concepito per promuovere l’integrazione nel mondo del lavoro di individui a rischio di emarginazione sociale e lavorativa. Tale obiettivo verrà realizzato attraverso la partecipazione a vari tipi di iniziative, tra cui programmi di formazione, percorsi di acquisizione e miglioramento delle competenze professionali, servizi di orientamento e supporto all’inserimento lavorativo. La Misura del Supporto per la Formazione e il Lavoro, inoltre, comprende anche il servizio civile universale e progetti finalizzati a vantaggio delle collettività.

Requisiti di accesso al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)

Possono accedere a questa misura individui appartenenti a nuclei familiari con età compresa tra i 18 e 59 anni, il cui ISEE familiare in corso di validità non superi i 6000 euro annui. Nel dettaglio, il richiedente, al momento della presentazione della richiesta e per l’intera durata dell’assistenza, deve soddisfare uno dei seguenti requisiti alternativamente:

Cosa deve dimostrare il richiedente?

Inoltre, il richiedente deve dimostrare una residenza in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo ininterrotto.

Dal punto di vista finanziario, invece, al momento della richiesta e per tutto il periodo dell’assistenza deve soddisfare contemporaneamente i seguenti requisiti economici e patrimoniali:

Questi massimali, poi, aumentano di 5000 euro per ogni componente della famiglia con disabilità e di 7500 euro per ogni componente con gravi disabilità o non autosufficienza, sempre secondo le definizioni dell’ISEE.

Infine, un ulteriore requisito per ottenere tale beneficio è il non essere soggetti a misure cautelari personali o di prevenzione, nonché l’assenza di sentenze definitive di condanna o misure adottate in base all’art. 444 e seguenti del codice di procedura penale, intervenute nei dieci anni precedenti la domanda.

Possibili situazioni di esclusione

Dalla misura sono esclusi i soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nei dodici mesi successivi alla data di dimissioni. La stessa regola si applica quando entrambe le parti (datore di lavoro e dipendente) sono d’accordo sulla risoluzione del contratto.

Inoltre, non può usufruire del Supporto per la Formazione e il Lavoro colui che sta già ricevendo il Reddito di cittadinanza o la Pensione di cittadinanza o qualsiasi altro aiuto pubblico che sostiene il reddito delle persone disoccupate.

Istruzioni per la presentazione della domanda

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro è stato istituito a partire dal 1° settembre 2023.
Secondo le disposizioni contenute nell’art. 3 del Decreto Ministeriale n.108/2023, chi desidera beneficiare di questo supporto deve presentare una richiesta all’INPS utilizzando la modalità online. L’attivazione avviene tramite la piattaforma di inclusione sociale e lavorativa che si trova nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa. Questa piattaforma invia automaticamente i dati ai servizi competenti per l’impiego. Una volta presentata la domanda, il richiedente riceve informazioni sullo stato della sua richiesta tramite il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) e può continuare con il processo di attivazione.

La richiesta può essere presentata direttamente sul sito web www.inps.it a partire dal 1° settembre 2023, utilizzando il sistema di autenticazione SPID di almeno Livello 2, la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o la Carta d’Identità Elettronica (CIE) nella sezione dedicata al Supporto per la formazione e il lavoro. In alternativa, a partire dal 1° gennaio 2024, è possibile presentare la richiesta presso gli Istituti di patronato o presso i Centri di Assistenza fiscale (CAF).

Cosa fare dopo aver presentato domanda

Dopo aver presentato la domanda, il richiedente può accedere al portale del Sistema Informativo per l’inclusione sociale per precompilare il Patto di attivazione digitale (PAD), che diventa operativo solo se la richiesta viene approvata. A seguito della verifica positiva dei requisiti per accedere al supporto e dopo l’approvazione della richiesta, l’INPS informa il richiedente che deve accedere nuovamente al SIISL per compilare il proprio curriculum vitae e firmare il Patto di attivazione digitale.

Con la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato, il beneficiario si impegna a partecipare alle attività sopra menzionate compresa anche l’iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione. Questo impegno si protrae per l’intera durata di tali attività e in ogni caso per un massimo di dodici mensilità consecutive. In cambio il beneficiario riceve un profitto economico sotto forma di un’indennità di partecipazione alle attività di attivazione lavorativa, pari 350 euro al mese, per un massimo di dodici mesi senza possibilità di rinnovo.

Obblighi del beneficiario

Conformemente al Decreto Legislativo 15 aprile 2005, numero 76, chi richiede questo beneficio deve aver completato l’obbligo di istruzione e formazione o esserne esentato in base a quanto previsto dalla normativa vigente. La mancata iscrizione a programmi di istruzioni per adulti di primo livello comporta la negazione della concessione di tale beneficio. L’erogazione del pagamento, tuttavia, può decorre dall’inizio del percorso formativo fermo restando il limite di dodici mesi.

Chi riceve questo sostegno deve partecipare a programmi di formazione e di attivazione lavorativa stabiliti nel patto di servizio personalizzato. Deve, inoltre, confermare periodicamente, almeno ogni novanta giorni, ai servizi competenti la propria partecipazione a queste attività, come previso dall’art. 12, comma 8 del D.L. n. 48/2023. In mancanza di tale conferma l’INPS sospenderà il pagamento del beneficio. In caso di rifiuto ad un’offerta di lavoro senza giustificato motivo il soggetto intermediario che ha effettuato la proposta segnalerà l’evento al SIISL tramite la piattaforma SIU e l’INPS revocherà il beneficio.

Nel caso di accettazione di un’offerta di lavoro con una durata compresa tra uno e sei mesi. L’erogazione del beneficio viene sospeso durante la durata del rapporto di lavoro. Al termine del rapporto di lavoro, l’INPS riprende ad erogare il beneficio per il periodo rimanente. Il reddito guadagnato nel corso di tale rapporto di lavoro non viene incluso nel calcolo del reddito per mantenere il beneficio.

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