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Prestazioni occasionali agricole, aggiornato modello UNILAV

Prestazioni occasionali agricole, aggiornamento modello UNILAV

Prestazioni occasionali agricole, aggiornamento modello UNILAV

Il Ministero del Lavoro, con Nota n. 462 del 20.01.2023, ha reso noto l’aggiornamento del modello Unilav per prestazioni di lavoro subordinato occasionale nel settore agricolo a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 alla disciplina delle prestazioni occasionali.

Di seguito il testo della nota n. 462/2023.

In relazione all’oggetto, si rappresenta che la Legge di Bilancio 2023, all’art.1 cc. 342 – 354, rivede la disciplina delle prestazioni occasionali contenuta nell’art. 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017, da un lato estendendo il ricorso a tali prestazioni e dall’altro sostituendo la regolamentazione in origine prevista per il settore agricolo con una disciplina transitoria valida per il biennio 2023 e 2024.

In particolare, al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato, è stata introdotta una normativa transitoria speciale per il biennio 2023-2024 che consente alle imprese agricole il ricorso alle prestazioni occasionali a tempo determinato riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all’instaurazione del rapporto ai sensi dei commi da 343 a 354, ovvero diverso da quello previsto dalla disciplina qui alla mano.

Tra le disposizioni introdotte, inter alia, l’articolo 1, comma 346, prevede che per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, i datori di lavoro agricoli siano tenuti, prima dell’inizio della prestazione, all’inoltro al competente Centro per l’impiego della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Nella suddetta comunicazione, i quarantacinque giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di dodici mesi.

Tanto premesso, al fine di poter dare attuazione a quanto introdotto dalla Legge di Bilancio, si è provveduto, pertanto, ad aggiornare il modello UNILAV inserendo nella tabella contratti il codice H.03.03.

I datori di lavoro agricolo dovranno quindi selezionare il già menzionato codice per comunicare l’instaurazione, la modifica o la cessazione del rapporto di lavoro come introdotto dalla citata Legge di Bilancio 2023.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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