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Integrazione salariale settore agricolo per apprendisti

Integrazione salariale settore agricolo per apprendisti

L’INPS, con la Circolare n. 1 del 04.01.2023, ha fornito indicazioni circa la contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale nel settore agricolo per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato (Legge di Bilancio 2022).

Di seguito il testo integrale della circolare n. 1/2023.

  1. PREMESSA E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Con la circolare n. 76 del 30 giugno 2022[1], l’Istituto ha illustrato le modifiche concernenti gli aspetti di natura contributiva disposte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022), in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, di Fondo di integrazione salariale (FIS) e di Fondi di solidarietà.

Infatti, la legge n. 234/2021, all’articolo 1, commi da 191 a 220, ha profondamente modificato la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuta nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

In particolare, l’articolo 1, commi 191 e 192, della legge di Bilancio 2022 ha ampliato la platea dei destinatari delle integrazioni salariali (cfr., anche, la circolare n. 18 del 1° febbraio 2022).

Pertanto, per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, possono essere beneficiari delle integrazioni salariali di cui al Titolo I e al Titolo II del D.lgs n. 148/2015 i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore, quelli con contratto di apprendistato professionalizzante e gli apprendisti con contratto di alta formazione e ricerca (rispettivamente, articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81) e i lavoratori a domicilio (articolo 2128 del codice civile e articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, così come modificato dall’articolo 2 della legge 16 dicembre 1980, n. 858).

Tanto premesso, con la presente circolare si illustrano le modifiche concernenti gli aspetti di natura contributiva in materia di Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA), specificatamente per quanto riguarda i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

  1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NOVELLA NORMATIVA ALLE IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLO. LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO

L’integrazione salariale afferente ai lavoratori dipendenti da imprese del settore agricolo è disciplinata dall’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

La norma da ultimo richiamata riconosce agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate.

L’integrazione salariale in argomento è stata estesa anche agli impiegati e ai quadri dall’articolo 14, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

L’estensione della tutela a impiegati e quadri è stata confermata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali anche dopo l’abrogazione del richiamato articolo 14, disposta dall’articolo 46, comma 1, lettera m), del D.lgs n. 148/2015.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, infatti, con la circolare n. 17 del 20 aprile 2016, ha chiarito che l’articolo 18 del D.lgs n. 148/2015 stabilisce che l’articolo 8 della legge n. 457/1972, e successive modificazioni, rimane in vigore, ma soltanto per quanto compatibile con le nuove disposizioni del richiamato decreto legislativo. Pertanto, è evidente che il riferimento della norma di cui all’articolo 8 della legge n. 457/1972 ai soli operai non è più compatibile con la nuova disciplina di cui all’articolo 1, comma 1, del D.lgs n. 148/2015; quindi deve farsi applicazione, nell’individuazione del trattamento di integrazione salariale nel settore agricolo, del principio generale di cui al menzionato articolo 1, comma 1, del D.lgs n. 148/2015.

In considerazione dei richiamati chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Istituto aveva precisato, con la circolare n. 77 del 27 aprile 2017, che destinatari delle integrazioni salariali agricole sono i lavoratori agricoli operai, impiegati, quadri e apprendisti professionalizzanti dipendenti da imprese agricole con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

In ragione della nuova formulazione degli articoli 1 e 2 del D.lgs n. 148/2015, che, come modificati dalle sopra richiamate disposizioni dell’articolo 1, commi 191 e 192, della legge di Bilancio 2022, hanno esteso a decorrere dal 1° gennaio 2022 le integrazioni salariali anche agli apprendisti non professionalizzanti, i trattamenti CISOA si applicano anche ai lavoratori agricoli assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 43 del D.lgs n. 81/2015 (c.d. apprendistato di primo livello) e con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui all’articolo 45 del D.lgs n. 81/2015 (c.d. apprendistato di terzo livello).

Si ricorda che le imprese cooperative e i loro consorzi che risultano inquadrati nel settore agricoltura ai sensi dell’articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, sono tenuti, per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti, professionalizzanti e non), al versamento della contribuzione di finanziamento della cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria (e della cassa unica assegni familiari e dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), secondo le regole e le aliquote che si applicano ai datori di lavoro inquadrati nel settore dell’industria, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 240/1984 (cfr., da ultimo, la circolare n. 2 del 4 gennaio 2022 e il messaggio n. 2225 del 27 maggio 2022).

  1. GLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI DI FINANZIAMENTO DELLA CISOA

Per il finanziamento dei trattamenti di CISOA, le imprese agricole interessate sono tenute a versare il relativo contributo di finanziamento, pari all’1,50% dell’imponibile contributivo, come determinato dall’articolo 11, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.

Alla luce di quanto sopra esposto, le imprese agricole interessate sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2022, al versamento della suddetta contribuzione anche sulle retribuzioni dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato di primo e terzo livello.

Per le imprese agricole operanti in zone montane e zone svantaggiate, sulle contribuzioni dovute per i lavoratori, compresi gli apprendisti, operano le agevolazioni previste dall’articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come sostituito dall’articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.

Si ricorda che, per i datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni in argomento, le matricole aziendali (inquadrate con C.S.C. 5.01.01 senza codice di autorizzazione – CA – “5R” e 5.01.02 senza CA “5R”) devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “8M” o “8N”.

Appare altresì utile ricordare come l’articolo 19, terzo comma, della legge n. 457/1972 prevede che il contributo di finanziamento in argomento non è dovuto dai datori di lavoro assicurati per la malattia, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1536, recante “Estensione dell’assistenza malattia ai coltivatori diretti”.

Per l’applicazione dell’esonero in argomento, le matricole contributive dei datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens (inquadrati come sopra precisato) devono essere contrassegnate con il codice di autorizzazione “1D”, avente il significato di “Esonero dal versamento del contributo Cig”.

Infine, si rammenta che ai sensi dell’articolo 37, comma 4, del D.lgs n. 81/2015, gli obblighi contributivi in argomento sussistono anche in capo alle agenzie di somministrazione nelle ipotesi di somministrazione di lavoratori a imprese inquadrate nel settore agricolo.

  1. ISTRUZIONI OPERATIVE
4.1 DATORI DI LAVORO CHE OPERANO CON IL FLUSSO UNIEMENS

A decorrere dal 1° gennaio 2023, sulle posizioni contributive contraddistinte dai C.S.C. 5.01.01 e 5.01.02 senza il codice di autorizzazione “5R”, la procedura di calcolo sarà aggiornata al fine di recepire anche per gli apprendisti di primo e terzo livello e per quelli mantenuti in servizio con la qualifica di impiegato le contribuzioni di cui sopra.

Per il versamento del contributo CISOA, dovuto per le mensilità da gennaio 2022 a dicembre 2022, per il personale apprendista di primo e terzo livello (non professionalizzante), e per gli apprendisti mantenuti in servizio con la qualifica di impiegato, i datori di lavoro interessati valorizzeranno – all’interno di<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, <CausaleADebito> il valore di nuova istituzione “M038”, avente il significato di “Versamento contributo CISOA anno 2022”; nell’elemento <AltroImponibile> l’imponibile dell’anno 2022 e nell’elemento <ImportoADebito> il contributo da versare nella misura dell’1,50% calcolato sull’imponibile dell’anno 2022.

Le predette operazioni dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare in oggetto.

Per i dipendenti non più in forza, i datori di lavoro dovranno valorizzare nella sezione individuale dei flussi Uniemens di competenza gennaio e/o febbraio 2023 gli stessi elementi sopra riportati per i dipendenti ancora in forza; non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero.

Sarà, invece, valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice “NFOR”, che contraddistingue i dipendenti non più in carico presso il datore di lavoro.

Nei casi di aziende sospese o cessate, i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione di cui sopra, ai fini dell’adempimento, si avvarranno della procedura delle regolarizzazioni.

4.2 DATORI DI LAVORO CHE OPERANO CON IL FLUSSO POSAGRI

In sede di calcolo della contribuzione dovuta per l’emissione del quarto trimestre 2022 sarà calcolata la contribuzione relativa al contributo CISOA dovuta per gli apprendisti a tempo indeterminato per l’intero anno 2022, applicando l’aliquota di finanziamento pari all’1,50% dell’imponibile contributivo. A decorrere dal 1° gennaio 2023 il calcolo della contribuzione dovuta per gli apprendisti a tempo indeterminato sarà aggiornato con l’applicazione dell’aliquota di finanziamento pari all’1,50% dell’imponibile contributivo.

  1. ISTRUZIONI CONTABILI

Per quanto concerne il versamento del contributo al finanziamento dei trattamenti CISOA, secondo quanto disposto dalle norme oggetto della presente circolare, le rilevazioni contabili saranno effettuate ai conti in uso PTI21010 (anni precedenti) e PTI21070 (anno in corso), da abbinare al codice elemento “M038”, e rileveranno anche eventuali denunce di regolarizzazioni effettuate dalle aziende sospese o cessate, mentre, per le contabilizzazioni di quanto dichiarato tramite DMAG/PosAgri, si utilizzerà il conto esistente PTI21018.

(Fonte INPS)

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