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Danno biologico, rivalutazione annuale degli indennizzi

Danno biologico, rivalutazione annuale degli indennizzi

L’INAIL, con circolare n. 33 del 24 novembre 2021, ha reso noti gli importi rivalutati degli indennizzi del danno biologico erogati dall’INAIL, con decorrenza 1 luglio 2021.

Di seguito il testo integrale della circolare n. 33/2021.

PREMESSA

La legge di stabilità 2016 ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni economiche erogate dall’Inail, a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale. In particolare, il legislatore ha disposto che, con effetto dall’anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall’Inail ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell’Inail, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istituto nazionale di statistica rispetto all’anno precedente.

La stessa legge di stabilità ha previsto, inoltre, che con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri a esse connessi, la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore allo zero.

RIVALUTAZIONE CON DECORRENZA 1° LUGLIO 2021

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 settembre 2021, n. 187 (Allegato 1), ha confermato, con decorrenza 1° luglio 2021, gli importi di erogazione delle prestazioni economiche per danno biologico vigenti al 1° luglio 2020. Tali importi sono uguali a quelli in vigore dal 1° luglio 2020 in quanto la variazione dell’indice dei prezzi al consumo intervenuta nel 2020, rispetto al 2019, è stata di segno negativo (-0,3%). In tali casi opera, infatti, la salvaguardia prevista dall’articolo 1, comma 287, della legge del 28 dicembre 2015, n. 208, che con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali stabilisce che la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore a zero.

(Fonte: INAIL)

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