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Protocollo per il contenimento della diffusione del Covid nei trasporti

Protocollo per il contenimento della diffusione del Covid nei trasporti

Il Ministero della Salute, con Ordinanza 11 novembre 2021, ha reso nota l’adozione del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica. Tali attività, quindi, si dovranno svolgere nel rispetto del Protocollo che aggiorna e sostituisce quello precedente (art. 10-bis, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 e allegato 14 del D.P.C.M 2 marzo 2021).

Il citato Protocollo è composto di due documenti l’allegato 14 e l’Allegato.

Allegato 14 – MISURE COMUNI PER I LAVORATORI DI SETTORE

Il Protocollo stabilisce le seguenti misure comuni per i lavoratori del settore di trasporti:

All’ingresso e in caso di permanenza nei luoghi di accesso al sistema del trasporto pubblico (stazioni ferroviarie, autostazioni, fermate bus, ecc.) e all’interno dei mezzi, e in generale in tutti i luoghi al chiuso o all’aperto, è obbligatorio indossare, salvo diverse prescrizioni, una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore. Tale misura si applica a tutto il personale viaggiante (a titolo di esempio macchinisti, piloti, ecc.) così come per coloro che hanno rapporti con il pubblico.

ALLEGATO

Nell’Allegato vengono invece specificate le norme adottate per:

Settore Aereo

Gli addetti devono sempre indossare la mascherina chirurgica o di livello superiore di protezione. Nel caso in cui dovessero necessariamente entrare a più stretto contatto, anche fisico, con il passeggero e fosse impossibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, dovranno indossare mascherine chirurgiche o di livello superiore di protezione (FFP2) e, su indicazione del Medico Competente, ulteriori dispositivi di protezione come occhiali protettivi, condividendo tali misure con il Comitato per l’applicazione del Protocollo di cui in premessa.

Per gli autisti dei camion per il cargo aereo valgono le stesse regole degli autisti del trasporto merci.

La verifica del possesso della Certificazione verde dei lavoratori verrà effettuata secondo i protocolli aziendali adottati nel rispetto della normativa al riguardo, prevedendo prioritariamente che tali controlli, ove possibile, siano effettuati al momento di accesso ai luoghi di lavoro e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni.

Settore autotrasporto merci

Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Inoltre, si raccomanda di utilizzare, ove possibile, modalità di pagamento online o di pagamento no contact. Ove ciò non sia possibile, si raccomanda la sanificazione delle mani, in aggiunta alle mascherine chirurgiche che devono essere comunque indossate ogni qualvolta l’attività non sia svolta in condizioni di isolamento.

Ferma restando la raccomandazione del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale (DPI) di livello superiore. DPI idonei vanno adottati sulla base del complesso dei rischi valutati, anche in condivisione con il Comitato per l’applicazione del protocollo

Settore del trasporto pubblico locale automobilistico, metropolitano, tranviario, filotranviario, funicolari, lacuale, lagunare, costiero e ferroviario di competenza delle regioni e delle province autonome

In aggiornamento di quanto previsto nell’Avviso comune siglato dalle Associazioni Asstra, Anav ed Agens con le OO.SS.LLL. il 13 marzo 2020, per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche:

Data la forte diversità di situazioni in cui il TPL si trova ad operare, si raccomanda un confronto preventivo nell’ambito del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo sull’organizzazione dei controlli nelle tratte a maggiore affluenza di viaggiatori.

Settore ferroviario di interesse nazionale e a libero mercato;

Va prevista una informazione alla clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, app) in merito:

a) alle misure di prevenzione adottate in conformità a quanto disposto dalle Autorità sanitarie;

b) alle informazioni relative alle percorrenze attive in modo da evitare l’eccessivo afflusso delle persone agli uffici informazioni/biglietterie delle stazioni;

c) alle incentivazioni degli acquisti di biglietti on line.

Nei Grandi Hub ove insistono gate di accesso all’area di esercizio ferroviario (Milano Centrale, Firenze S.M.N., Roma Termini), e in ogni caso in tutte le stazioni, compatibilmente alle rispettive capacità organizzative e ai flussi di traffico movimentati, vanno previste:

    • la disponibilità per il personale di dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche, gel igienizzante lavamani);
    • il divieto di ogni contatto ravvicinato con la clientela, ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni governative e alle altre disposizioni del presente allegato;
    • lo svolgimento delle attività di monitoraggio di security delle stazioni e dei flussi dei passeggeri, nel rispetto della distanza di sicurezza prescritta dalle vigenti disposizioni;
    • restrizioni al numero massimo dei passeggeri ammessi nelle aree di attesa comuni, nel rispetto delle disposizioni di distanziamento fra le persone di almeno un metro. Vanno poi previste, per le aree di attesa comuni senza possibilità di aereazione naturale, ulteriori misure per ridurre il pericolo di contagio;
    • la disponibilità nelle sale comuni di attesa e a bordo treno di gel igienizzante lavamani in  quantità sufficiente preparato secondo le disposizioni dell’OMS. In caso di passeggeri che, a bordo treno, presentino sintomi riconducibili all’affezione da COVID- 19, la Polizia Ferroviaria e le Autorità sanitarie devono essere prontamente informate: all’esito della relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero, a queste spetta la decisione in merito all’opportunità di fermare il treno per procedere ad un intervento o prevedere appositi spazi dedicati. L’impresa ferroviaria procederà successivamente alla sanificazione specifica del convoglio interessato dall’emergenza prima di rimetterlo nella disponibilità di esercizio.

Nei Grandi Hub ove insistono gate di accesso all’area di esercizio ferroviario (Milano Centrale, Firenze S.M.N., Roma Termini) ed in ogni caso in tutte le stazioni compatibilmente alle rispettive capacità organizzative ed ai flussi di traffico movimentati è preferibile che il controllo della certificazione verde sia svolto a terra, prima della salita sul mezzo. Qualora questo non fosse possibile, il controllo può essere effettuato dal personale di bordo insieme al controllo del biglietto di viaggio, stante quanto precisato nella sezione “Misure comuni per i lavoratori di settore”. La verifica del possesso della Certificazione verde dei lavoratori verrà effettuata secondo i protocolli aziendali adottati nel rispetto della normativa al riguardo, prevedendo prioritariamente che tali controlli, ove possibile, siano effettuati al momento di accesso ai luoghi di lavoro, individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni.

Settore marittimo e portuale

È necessario evitare, per quanto possibile, i contatti fra personale di terra e personale di bordo. Comunque, si raccomanda di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, ferme restando le regole previste dalla normativa vigente per i possessori di certificazione verde. Per il personale e i passeggeri vige l’obbligo di indossare, salvo diverse prescrizioni, una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore

Le imprese devono fornire indicazioni e opportuna informativa al proprio personale per:

Servizi di trasporto non di linea

Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea il Protocollo stabilisce che risulta opportuno evitare che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente. Sui sedili posteriori, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri, se non componenti dello stesso nucleo familiare. Per il conducente vige l’obbligo di indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore. All’interno del veicolo dovranno possibilmente essere installate paratie divisorie tra conducente e passeggero.

Le presenti disposizioni, per quanto applicabili, si applicano anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea.

Vige anche per il personale conducente tali servizi l’obbligo della Certificazione verde.

(Fonte: Gazzetta Ufficiale)

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