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Assegno di incollocabilità INAIL, rivalutato l’importo mensile

Assegno di incollocabilità INAIL, rivalutato l’importo mensile

L’INAIL, con circolare n. 29 del 28 ottobre 2021, ha reso nota la rivalutazione dell’assegno di incollocabilità a decorrere dallo scorso 1° luglio 2021.

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 1° settembre 2021, n. 173 ha fissato, con decorrenza 1° luglio 2021, in euro 263,37, l’importo dell’assegno mensile di incollocabilità. L’importo è uguale a quello in vigore dal 1° luglio del 2020 in quanto la variazione dell’indice dei prezzi al consumo intervenuta nel 2020, rispetto al 2019, è stata di segno negativo (-0,3%).

In tali casi opera, infatti, la salvaguardia prevista dall’articolo 1, comma 287, della legge del 28 dicembre 2015, n. 208, che con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali stabilisce che la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore a zero.

Come è noto, l’art. 180 del DPR n. 1124/1965 (Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, prevede un assegno mensile di incollocabilità in favore degli invalidi per infortunio sul lavoro, di età non superiore ai 65 anni impossibilitati a fruire del beneficio dell’assunzione obbligatoria e con i seguenti requisiti:

Con cadenza annuale l’assegno di incollocabilità (che viene erogato mensilmente agli aventi diritto) deve essere rivalutato come stabilito dall’art. 20, comma 6 della L.n. 41/1985 (Legge Finanziaria 1986) secondo cui: la riliquidazione delle singole rendite, nonché delle altre prestazioni economiche erogate, a qualsiasi titolo, dall’INAIL, avverrà a decorrere dal 1° luglio 1985, con cadenza annuale

Il Ministero quindi, con D.M. n. 173/2021 (allegato 1), ha decretato che “l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è confermato, con decorrenza 1° luglio 2021, nella misura già vigente al 1° luglio 2020, pari a euro 263,37”.

(Fonte: INAIL)

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