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Astensione anticipata e post partum, i chiarimenti dell’Ispettorato

Astensione anticipata e post partum, i chiarimenti dell’Ispettorato

L’INL, con la Nota n. 1550 del 13.10.2021, ha fornito chiarimenti circa le procedure di rilascio dei provvedimenti di astensione anticipata e post partum di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001 ed in particolare sulla necessità di individuare la data di decorrenza della interdizione (ex art. 17, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 151/2001) “quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino” e “quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni” – chiedendo se la stessa debba coincidere con quella dell’istanza ovvero con quella del provvedimento autorizzatorio rilasciato dall’Ispettorato territoriale del lavoro.

L’INL, ha innanzi tutto rammentato che l’art. 18, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 1026/1976 – tuttora vigente in forza della disposizione contenuta nell’art. 87 del D.Lgs. n. 151/2001 – individua nel provvedimento emanato dall’Ispettorato, entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione, il presupposto necessario per l’astensione dal lavoro. Ne deriva che l’astensione decorrerà dalla data di adozione del provvedimento stesso.

Tale indicazione è stata infatti già formalizzata in più occasioni proprio dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La disciplina contempla una sola ipotesi in cui l’Ispettorato può disporre l’immediata decorrenza dell’astensione dal lavoro ed è quella prevista dall’art. 18 del D.P.R. n. 1026/1976 secondo il quale “ferma restando la facoltà di successivi accertamenti, l’Ispettorato del lavoro può disporre immediatamente l’astensione dal lavoro allorquando il datore di lavoro, anche tramite la lavoratrice (…), produca una dichiarazione di quest’ultimo nella quale risulti in modo chiaro, sulla base di elementi tecnici attinenti all’organizzazione aziendale, la impossibilità di adibirla ad altre mansioni”. Con riferimento al secondo quesito già con nota prot. n. 553 del 2 aprile u.s. l’INL ha chiarito che il principio contenuto nell’art. 16, comma 1 lett. d), del D.Lgs. n. 151/2001 – secondo cui i giorni antecedenti la data presunta del parto non goduti a titolo di astensione obbligatoria vanno aggiunti al periodo di congedo da fruire dopo il parto – trova applicazione anche nelle ipotesi di interdizione fino al settimo mese dopo il parto e pertanto i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine della fruizione dei sette mesi decorrenti dalla data effettiva del parto.

In tal senso, anche in relazione ai provvedimenti disposti ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 151/2001, deve essere indicata la data effettiva del parto dalla quale decorrono i sette mesi di interdizione post partum ai quali sommare i giorni non goduti a causa del parto prematuro.

Del resto, ha concluso l’INL, nel “Modello INL 11 richiesta di interdizione anticipata / post partum per lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino” è già prevista l’indicazione della data presunta del parto nonché l’allegazione del certificato/autocertificazione di avvenuto parto, dai quali è possibile desumere i giorni di interdizione ante partum non goduti.

(Fonte:INL)

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