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Prestazioni assistenziali invalidità civile e assegno sociale, verifiche

Inattività lavorativa quale requisito per l’assegno di invalidità

L’INPS, con il Messaggio n. 2756 del 28.07.2021, ha fornito informazioni sulle prestazioni assistenziali ed in particolare sulle verifiche reddituali per l’anno 2017 e seguenti e sull’obbligo di comunicazione dei redditi.

Di seguito il testo integrale del Messaggio n. 2756/2021.

  1. Premessa

Le prestazioni assistenziali di invalidità civile e l’assegno sociale sono prestazioni collegate al reddito. Le stesse vengono corrisposte nel caso in cui il soggetto beneficiario dimostri di non possedere un reddito superiore al limite previsto dalla legge.

In particolare, per la concessione di alcune prestazioni economiche, la legge non solo stabilisce un limite reddituale, ma impone anche ai soggetti beneficiari di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale, qualora non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all’Amministrazione finanziaria ovvero non la comunichino integralmente.(cfr. l’articolo 35, comma 10-bis, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14). Ciò avviene, nello specifico, per le seguenti prestazioni:

Da una serie di accertamenti effettuati sono state individuate numerose posizioni di soggetti che non hanno provveduto a nessuno dei due adempimenti richiamati. L’Istituto ha quindi provveduto a inviare agli interessati un primo sollecito, con il quale è stato chiesto di provvedere alle comunicazioni reddituali previste dalla legge.

All’esito di tale prima comunicazione, l’Istituto ha individuato, per l’anno 2017, 68.586 posizioni riferite a soggetti che non hanno presentato né la dichiarazione dei redditi (annualità reddituale 2018), né la dichiarazione di responsabilità reddituale di cui all’articolo 35, comma 10-bis, del D.L. n. 207/2008, né hanno dato riscontro al sollecito.

Ciò premesso, relativamente ai soggetti che sono rimasti inerti rispetto agli adempimenti richiamati e al sollecito ricevuto, l’Istituto procederà alle lavorazioni necessarie alla sospensione e alla successiva revoca delle prestazioni economiche in godimento.

  1. Lavorazione centrale delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità per gli anni 2017 e seguenti

Al fine di acquisire le dichiarazioni reddituali, l’Istituto procederà secondo le seguenti modalità:

  1. Lavorazione centralizzata delle prestazioni assistenziali (assegno sociale/pensione sociale e assegno sociale sostitutivo)

La lavorazione di cui al presente paragrafo riguarderà i soggetti che non abbiano compiuto 80 anni di età al 31 dicembre 2017 e che siano beneficiari dell’assegno sociale ordinario/pensione sociale o dell’assegno sociale sostitutivo.

L’istituto provvederà:

Trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procederà alla sospensione della prestazione relativamente all’anno di reddito 2017 (non dichiarato), con conseguente recupero delle prestazioni pagate e non dovute.

  1. Modalità di comunicazione dei dati reddituali

Come indicato, tutte le comunicazioni di preavviso di sospensione e di successiva revoca avverranno tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L’interessato potrà operare la necessaria ricostituzione reddituale:

(Fonte: INPS)

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