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RDC – Reddito di cittadinanza, pubblicato decreto in Gazzetta Ufficiale

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È stato pubblicato sulla G.U. del 20.7.2021 il Decreto 30 aprile 2021 contenente le disposizioni relative alle modalità di erogazione del RDC – reddito di cittadinanza, il beneficio riconosciuto ai cittadini che si trovano in condizione di disagio economico consistente in una carta acquisti finalizzata all’acquisto di generi alimentari, al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas, con onere a carico dello Stato (art. 81, comma 32, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L.n. 133/2008).

DEFINIZIONI – ARTICOLO 1
  1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «Rdc»: il Reddito di cittadinanza, di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019;

b) «Richiedente Rdc»: il componente del nucleo familiare richiedente il beneficio del RdC;

c) «Beneficio ad integrazione del reddito familiare»: la componente del beneficio economico del Rdc ad integrazione del reddito familiare, di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019;

d) «Sostegno al pagamento del canone di locazione o mutuo»: la componente del beneficio economico Rdc ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, ovvero in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo, di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) e comma 3, del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019;

e) «Quota pro-capite»: quota che si ottiene dividendo il Beneficio ad integrazione del reddito familiare per il numero di beneficiari maggiorenni presenti nel nucleo familiare.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA – ARTICOLO 2
  1. Il Reddito di cittadinanza può essere erogato suddividendo l’importo spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare nelle modalità di cui all’art. 3, su richiesta presentata nelle modalità di cui all’art. 4.
BENEFICIO SPETTANTE AL SINGOLO COMPONENTE – ARTICOLO 3
  1. Il Beneficio ad integrazione del reddito familiare è attribuito ai singoli componenti maggiorenni, riconoscendo a ciascuno la Quota pro-capite.
  2. Il Sostegno al pagamento del canone di locazione o mutuo è attribuito al beneficiario intestatario del contratto di affitto o del mutuo indicato nella richiesta di cui all’art. 4. In caso di più intestatari, nella domanda di cui sopra è identificato di comune accordo fra gli intestatari il componente cui attribuire il sostegno; in caso di mancata indicazione, il sostegno rimane attribuito al soggetto che ha presentato la domanda di Reddito di cittadinanza.
MODALITÀ OPERATIVE – ARTICOLO 4
  1. La richiesta di erogazione del Rdc nelle modalità di cui all’art. 2 può essere presentata da uno qualunque dei membri maggiorenni del nucleo familiare e si applica a tutti i componenti del nucleo. Tale richiesta può essere presentata anche contestualmente alla richiesta del Rdc. Alla suddivisione si dà corso solo qualora il Beneficio ad integrazione del reddito familiare liquidato nel mese in cui viene fatta la domanda, ovvero nel primo mese in cui viene erogata la prestazione, sia di ammontare superiore a 200 euro.
  2. Qualora la richiesta di erogazione del Rdc nelle modalità di cui all’art. 2 sia presentata contestualmente alla richiesta del Rdc, vengono emesse un numero di carte Rdc corrispondenti al  numero di persone cui deve essere liquidata la prestazione attraverso dette carte. Qualora la domanda sia presentata successivamente, oltre alla prima carta Rdc emessa, che rimane attribuita al richiedente la prestazione, e ferme restando le somme accreditate su detta carta fino al termine di cui al successivo periodo, vengono emesse ulteriori carte a favore degli altri aventi diritto del nucleo familiare. La suddivisione decorre dal primo mese di erogazione del beneficio nel caso di domanda contestuale alla richiesta del Rdc e dal secondo mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda di suddivisione, nel caso sia stata presentata in un momento successivo. La suddivisione non è revocabile e vale per tutto il residuo periodo di godimento del beneficio.
  3. In caso il Rdc venga erogato ad un nucleo composto da un solo membro e questo deceda, l’erogazione del Rdc viene interrotta anche in presenza di eventuali mensilità arretrate non ancore erogate e le quote maturate e non riscosse e le somme erogate e non spese in vita dal soggetto deceduto non entrano nell’asse ereditario e non sono trasmissibili agli eredi.
  4. In caso il Rdc venga erogato ad un nucleo composto da più membri maggiorenni e sia in corso la suddivisione dell’erogazione del beneficio fra questi, in caso di decesso di uno di questi, le eventuali quote di Rdc arretrate non ancore erogate e le somme erogate e non spese in vita dal soggetto deceduto vengono riconosciute agli altri membri del nucleo.
  5. Con provvedimento dell’INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i moduli e le modalità di domanda dell’attribuzione ai singoli componenti di cui al comma 1.
LIMITI DI IMPORTO PER I PRELIEVI DI CONTANTE – ARTICOLO 5
  1. Nel caso di attribuzione del Beneficio ad integrazione del reddito familiare ai singoli componenti maggiorenni, la carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro i limiti di seguito indicati:

a) per i nuclei familiari composti da due componenti maggiorenni, indipendentemente dal numero di minorenni presenti, è possibile effettuare prelievi di contante nel limite mensile non superiore ad euro 100 per ciascuna carta Rdc individuale;

b) per i nuclei familiari in cui siano presenti più di due componenti maggiorenni è possibile effettuare prelievi di contante nel limite mensile non superiore ad euro 80 per ciascuna carta Rdc individuale.

DISPOSIZIONI FINALI – ARTICOLO 6
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1° giugno 2021, ovvero a decorrere dalla data di avvio del servizio di gestione delle carte Rdc conseguente al nuovo affidamento di cui all’art. 5, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019, se successivo.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

(Fonte: Gazzetta Ufficiale)

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