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Differimento termini decadenziali dei trattamenti covid

L’INPS, con il Messaggio n. 2310 del 16.06.2021, ha fornito chiarimenti in merito al differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all’emergenza covid ed in particolare sulle domande oggetto del differimento (cassa integrazione ordinaria e in deroga), assegno ordinario (ASO), Fondi di solidarietà  bilaterali, Fondo di integrazione salariale e Cassa integrazione speciale operai agricoli), nonché sulle modalità operative delle nuove domande di accesso ai trattamenti, ed in particolare, domande già inviate e respinte o accolte parzialmente per intervenuta decadenza.

Di seguito il testo integrale del messaggio.

Premessa

Nel supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021 è stata pubblicata la Legge 21 maggio 2021, n. 69, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni).

La legge di conversione, entrata in vigore il 22 maggio 2021, ha parzialmente innovato la disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, precedentemente introdotta dall’articolo 8 del citato decreto–legge. La stessa legge ha altresì previsto un differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e assicurato la copertura dei relativi oneri finanziari.

Successivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’8 giugno 2021, è stato pubblicato il D.L. 8 giugno 2021, n. 79, recante “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”, che, all’articolo 7, ha introdotto nuove disposizioni in materia di monitoraggio dei limiti di spesa relativi ai trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da COVID–19.

In attesa della pubblicazione della circolare con cui verranno illustrate le modifiche apportate dalla richiamata legge n. 69/2021, con il presente messaggio si illustrano gli indirizzi che attengono al differimento dei termini decadenziali e si forniscono le relative istruzioni operative. Inoltre, vengono fornite indicazioni in ordine alla portata della previsione di cui all’articolo 7 del decreto-legge n. 79/2021.

  1. Differimento dei termini decadenziali

Nell’ambito delle disposizioni in materia di integrazione salariale connessi all’emergenza da COVID-19, in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 41/2021, la legge n. 69/2021 ha introdotto, tra gli altri, il comma 3-bis all’articolo 8 del medesimo decreto, il quale dispone un differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e assicurata la copertura dei relativi oneri finanziari.

Più dettagliatamente, il predetto comma differisce al 30 giugno 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

Il medesimo comma prevede altresì che le disposizioni relative al differimento si applicano nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2021.

1.1. Domande oggetto del differimento

Rientrano nel differimento dei termini al 30 giugno 2021 tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015, del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all’emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione ordinari sono scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

Si ricorda che la disciplina a regime, introdotta dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo confermata dall’articolo 8, comma 3, del decreto–legge n. 41/2021, prevede che le domande di accesso ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 devono essere inoltrate all’Istituto, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Ne deriva che possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali di cui trattasi le domande di trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con inizio nei mesi di dicembre 2020gennaio 2021 e febbraio 2021, nonché le domande plurimensili con inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa collocato nei mesi già menzionati che si estende a quelli successivi.

Si evidenzia che la previsione di cui al citato comma 3-bis dell’articolo 8, nell’introdurre il differimento dei termini decadenziali, lascia inalterata la disciplina dettata pro tempore dalle norme di riferimento. Conseguentemente, possono beneficiare della proroga dei termini le istanze che rispettino le condizioni di accesso di volta in volta fissate dal legislatore, come illustrate nelle circolari e nei messaggi emanati dall’Istituto in materia. In particolare, si richiama l’attenzione sul rispetto della durata massima dei trattamenti prevista dalle singole disposizioni con riguardo ai periodi oggetto delle richieste, tenuto conto dei provvedimenti di autorizzazione già adottati che possono avere esaurito la disponibilità in relazione alle singole causali.

Non rientrano, invece, nel differimento i termini già oggetto della precedente moratoria prevista dall’articolo 11, commi 10-bis e 10-ter, del decreto–legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 (cfr. il messaggio n. 1008 del 9 marzo 2021).

1.2. Modelli “SR41” e “SR43” semplificati oggetto del differimento

Beneficiano del regime di differimento anche i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19 i cui termini di decadenza sono scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

In relazione a quanto previsto dalla disciplina a regime, come da ultimo declinata dall’articolo 8, comma 4, del decreto–legge n. 41/2021, in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale (modelli “SR41” e “SR43” semplificati) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC che contiene l’autorizzazione, se tale termine è più favorevole all’azienda.

Tanto premesso, il differimento al 30 giugno 2021 riguarda i termini delle trasmissioni riferite sia a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 conclusi a dicembre 2020gennaio 2021 e febbraio 2021, sia a quelli le cui autorizzazioni sono state notificate all’azienda nel periodo dal 2 dicembre 2020 a tutto il 1° marzo 2021, tenuto conto della singola modalità applicata originariamente dalla Struttura territoriale competente.

2.Modalità operative

2.1 Nuove domande di accesso ai trattamenti

I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento come descritti al paragrafo 1.1, non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, potranno trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 30 giugno 2021. A tal fine, dovranno essere utilizzate le medesime causali relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con riferimento alle singole discipline.

2.2 Domande già inviate e respinte o accolte parzialmente per intervenuta decadenza

Per quanto attiene alle domande di accesso ai trattamenti, che ricadono nei periodi per cui opera il differimento dei termini, già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda – e, quindi, per intervenuta decadenza dell’intero periodo richiesto – i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non dovranno riproporre nuove istanze. Con successiva comunicazione verranno fornite alle Strutture territoriali istruzioni per la definizione delle situazioni di cui trattasi.

Con riferimento alle domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell’accoglimento anche dei periodi decaduti e rientranti nel differimento dei termini previsto dall’articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge n. 41/2021, dovranno trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.

Le Strutture territoriali, attuando le più ampie sinergie con aziende e intermediari autorizzati, provvederanno all’istruttoria e successiva definizione delle istanze già inviate, secondo le indicazioni fornite dall’Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia.

2.3 Nuovi Modelli “SR41” e “SR43” semplificati

I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, come descritti al paragrafo 1.2, non avessero mai inviato i modelli “SR41” e “SR43” semplificati, potranno provvedere alla relativa trasmissione entro e non oltre il termine del 30 giugno 2021.

2.4 Modelli “SR41” e “SR43” semplificati già inviati e respinti

Con riferimento ai modelli “SR41” e “SR43” semplificati, relativi a pagamenti diretti ricompresi nel medesimo arco temporale oggetto di differimento, già inviati e respinti per intervenuta decadenza, i datori di lavoro non dovranno riproporne l’invio. Le Strutture territoriali provvederanno, infatti, alla liquidazione dei trattamenti autorizzati, secondo le istruzioni che saranno fornite con successiva comunicazione.

In allegato, si forniscono le tabelle di sintesi relative ai differimenti dei termini (Allegato 1 e Allegato 2).

  1. Articolo 7 del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79. Disposizioni in materia di monitoraggio dei limiti di spesa relativi ai trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Indicazioni

La normativa in materia di trattamenti di integrazione salariare con causale COVID-19 assegna all’INPS il compito di effettuare il monitoraggio della spesa e prevede che – qualora dalla valutazione complessiva dei provvedimenti adottati venga riscontrato l’avvenuto raggiungimento, anche in via prospettica, dell’importo stanziato – l’Istituto non possa più adottare ulteriori provvedimenti concessori.

Con la circolare n. 72/2021 sono state rese note le disponibilità finanziarie aggiornate per il riconoscimento dei diversi trattamenti per l’anno 2021, previsti ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge n. 41/2001 e dell’articolo 1, commi da 300 a 302 e 304, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari complessivamente a:

Durante l’attività di monitoraggio della spesa relativa all’anno 2021, l’Istituto ha comunicato ai Ministeri vigilanti l’avvenuto raggiungimento del limite di spesa, con la conseguente impossibilità di adottare ulteriori provvedimenti. A seguito dell’interlocuzione tra l’Istituto e i Ministeri vigilanti, volta a individuare una soluzione definitiva alla copertura della spesa in via prospettica, il decreto-legge n. 79/2021, all’articolo 7, ha previsto le seguenti nuove disposizioni:

  1. il trasferimento all’Istituto delle risorse conservate in conto residui a norma dell’articolo 265, comma 9, del decreto-legge n. 34/2020, per autorizzazioni poi assorbite nei limiti di spesa fissati nel 2021 dalla legge n. 178/2020 e dal decreto-legge n. 41/2021, pari a 707,4 milioni di euro per l’anno 2021 di cui all’articolo 12, comma 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Per l’attribuzione degli importi in argomento, non è richiesta l’adozione di uno specifico decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze; la norma prevede, infatti, una comunicazione da parte dell’INPS ai Ministeri vigilanti in caso di raggiungimento, in via prospettica, del tetto di spesa previsto dall’articolo 8, comma 12, del decreto-legge n. 41/2021.

Il finanziamento integra, quindi, il limite complessivo fissato originariamente dal comma 13 del medesimo articolo 8, determinandolo in un importo pari a 7.289,3 milioni di euro per l’anno 2021 (compresi i 5 milioni sopra richiamati, di cui al comma 3-bis dell’articolo 8 del decreto-legge n. 41/2021);

  1. la rimodulazione, con effetto immediato e senza l’adozione di uno specifico decreto ministeriale, dell’importo destinato a finanziare la cassa integrazione speciale agricola (CISOA), che viene diminuito di 300 milioni di euro, con aumento corrispondente del finanziamento relativo alla cassa integrazione in deroga (CIGD);
  2. l’autorizzazione espressa all’INPS per ampliare il limite delle autorizzazioni delle domande relative alle causali COVID-19 della cassa integrazione ordinaria, in deroga e dell’assegno ordinario, individuando la quota delle ore autorizzabili per i periodi di cui al decreto-legge n. 41/2021, sulla base delle risultanze del monitoraggio al 31 maggio 2021 della quota delle ore fruite rispetto alle ore autorizzate di integrazione salariale relative all’anno 2020.

Nella tabella sottostante si riporta il dettaglio dello stanziamento, come rimodulato ai sensi del citato decreto-legge n. 79/2021, per le diverse tipologie di prestazione.

Prestazione Stanziamenti rimodulati ai sensi del DL n. 79/2021*
CIGO/ASO € 7.810,11
CIGD € 4.289,22
CISOA € 358,350

*Gli importi sono espressi in milioni di euro

(Fonte: INPS)

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