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Credito d’imposta per adeguamento ambienti di lavoro, chiarimenti AE

L’Agenzia delle Entrate, con Risposta n. 322 del 10.05.2021, ha fornito un parere relativo alla spettanza del credito d’imposta in caso di adeguamento degli ambienti di lavoro, previsto dall’art. 120 del Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020 n. 34), affermando che siano inclusi tra le spese agevolabili “tutti i costi relativi ad interventi effettuati sulle strutture esistenti per i quali risulti dimostrabile (in termini di relazione causa-effetto) che la relativa realizzazione risulti funzionale al rispetto delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del COVID-19, nell’accezione descritta con la citata circolare n. 20/E del 2020, e sempreché le spese sostenute rispettino criteri di effettività, pertinenza e congruità considerata la tipologia di attività svolta e i luoghi in cui la stessa viene posta in essere”. Mentre non appaiono agevolabili le spese di “ristrutturazione di una sala in precedenza dedicata ad altre funzioni quale locale per la registrazione dei partecipanti ai convegni che si terranno nell’ampia sala esistente all’interno della palazzina uffici, mediante opere edili e di impiantistica”.

Di seguito il testo integrale della risposta n. 322/2021.

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente

QUESITO

La società istante propone interpello al fine di ottenere chiarimenti in ordine alla spettanza o meno del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all’articolo 120 del decreto legge n. 34 del 2020 (“decreto Rilancio”).

L’ente richiedente è una società a prevalente partecipazione pubblica (soci: …); gestisce il quartiere fieristico…

L’articolo 120 del decreto Rilancio ha introdotto un credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, riconosciuto a favore di un’ampia platea di soggetti (tipicamente gli operatori con attività aperte al pubblico), a fronte delle spese sostenute per gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

Con la Circolare n. 20 del 10 luglio 2020 1’Agenzia delle entrate ha illustrato le modalità di applicazione del predetto credito d’imposta.

L’istante, dopo aver riportato i principali chiarimenti forniti dalla circolare in parola, afferma di poter rientrare nell’ambito soggettivo di applicazione del predetto credito d’imposta, in quanto la propria attività è caratterizzata dal Codice ATECO 82.30.00 “organizzazione di convegni e fiere”, compreso nell’allegato 1 del citato decreto legge.

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo, la società riferisce che, nell’ambito delle misure per prevenire la diffusione del virus COVID-19 e, in particolare, per assicurare la sicurezza e salute degli ambienti di lavoro ai propri dipendenti, per favorire il distanziamento interpersonale, nonché per garantire un afflusso in sicurezza degli utenti alle strutture del quartiere fieristico, ha in programma di effettuare i seguenti interventi, in parte già in corso di esecuzione:

1) realizzazione di nuove aperture per favorire il ricambio d’aria e il deflusso dal padiglione più utilizzato del quartiere mediante l’installazione di numero 13 portoni (4 singoli e 9 doppi) per una spesa prevista di Euro … . Al riguardo allega il preventivo di spesa nonché alcune immagini delle vetrate contrassegnate da una croce rossa in cui verranno realizzate le nuove aperture;

2) apertura di un nuovo varco per favorire un deflusso regolato che garantisca il distanziamento interpersonale mediante la realizzazione di opere edili e di carpenteria per un valore totale preventivato di circa Euro …, al riguardo allega il progetto con le foto prima e dopo la realizzazione. In particolare le opere edili consistenti nella realizzazione di una rampa di accesso previe demolizioni dell’esistente, sono state commissionate ad un’impresa terza (vedi preventivo allegato) mentre le opere di carpenteria (in particolare il cancello a chiusura) verranno svolte in economia.

3) ristrutturazione di una sala in precedenza dedicata ad altre funzioni quale locale per la registrazione dei partecipanti ai convegni che si terranno nell’ampia sala esistente all’interno della palazzina uffici, mediante opere edili e di impiantistica. L’intervento è finalizzato a garantire il distanziamento tra il personale della fiera e i partecipanti ai convegni e incontri organizzati nella sala dedicata, nonché tra gli stessi partecipati evitando cosi l’accalcamento nell’area di accesso alla sala. La spesa preventivata ammonta a circa Euro … tra lavori commissionati ad una azienda esterna e quelli fatti in economia. In particolare al riguardo allega le foto dell’opera realizzata, dalle quali si evincono i rifacimenti dei pavimenti, degli impianti nonché l’apertura di un nuovo ingresso.

Tali interventi, evidenzia l’istante, sono stati effettuati rispondono alle «LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE PRODUTTIVE E RICREATIVE» della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, approvate in data 11 giugno 2020 e al «PROTOCOLLO AEFI Dl REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19 NELLE MANIFESTAZIONI E NEGLI EVENTI FIERISTICI» predisposto a Maggio 2020 dall’Associazione Espositori e Fiere Italiane (allegati all’istanza).

In particolare, i predetti interventi sono finalizzati a garantire la salute dei dipendenti della società e quella delle persone che accedono al quartiere fieristico per le varie manifestazioni, favorendo il distanziamento.

L’istante sottolinea che il raggiungimento di tali obiettivi viene illustrato, per il settore di riferimento, nei capitoli “Sagre e fiere locali” (pag. 36) e “Congressi e grandi eventi fieristici” (pag. 45) delle Linee Guida sopra menzionate, ove si prescrive, rispettivamente, di «favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna» e di «riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e l’uscita».

Analoghe prescrizioni sono contenute nel capitolo 6 “Organizzazione sede evento/manifestazione” del protocollo dell’associazione di categoria AEFI, in cui si invitano gli aderenti a «promuovere iniziative funzionali a contenere l’affollamento e garantire le distanze interpersonali», quali tra le altre:

– Riprogettare gli spazi per le manifestazioni;

– Evitare assembramenti e file in ingresso.

Con documentazione integrativa acquisita con nota prot. n. …, l’istante ha precisato, in relazione all’intervento contrassegnato supra con il numero 1), che lo stesso «si è reso necessario per organizzare percorsi separati per l’entrata e l’uscita delle persone che accedono al padiglione 5, al fine di garantire il distanziamento interpersonale nel rispetto dei protocolli previsti per la riapertura dell’attività fieristica» e che «l’intervento relativo agli accessi va qualificato come “intervento ex novo” in quanto ai precedenti 5 accessi […] sono stati aggiunti ulteriori 13 nuovi accessi». A supporto di quanto, dichiarato, è stata prodotta documentazione fotografica relativa all’intervento in parola.

Con la medesima documentazione integrativa l’istante ha altresì chiarito, in relazione all’intervento contrassegnato supra con il numero 2), che «in luogo di una cancellata prospicente il viale di ingresso ai padiglioni fieristici è stata realizzata, previo abbattimento della cancellata stessa, una rampa di accesso ex novo […] in modo da implementare la separazione di flussi di entrata e uscita dal quartiere e favorire così il distanziamento sociale». Anche in merito a detto intervento è stata prodotta la relativa documentazione fotografica.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L’istante ritiene che le spese sostenute (o da sostenere) per gli interventi effettuati (o da effettuare) come sopra dettagliati rientrino tra quelle eleggibili ai fini del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120 del decreto Rilancio, in quanto prescritti dalle linee guida della Conferenza delle Regioni e dal protocollo dell’associazione di categoria. Ritiene, pertanto, di poter presentare la relativa istanza per il riconoscimento del predetto credito d’imposta.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente, si rappresenta che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito ai requisiti per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 120 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, Legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. “decreto Rilancio”). Sui predetti aspetti rimane perciò fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.

L’articolo 120 del decreto Rilancio ha introdotto un credito d’imposta, in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, destinato ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 del menzionato decreto rilancio.

Le spese in relazione alle quali spetta il cd. credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in due gruppi, quello degli interventi agevolabili e quello degli investimenti agevolabili. In particolare:

1) gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS- CoV-2, tra cui rientrano espressamente:

a) quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;

b) gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”).

2) gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.

Il cd. credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile (in base al combinato disposto dell’articolo 120, comma 2, del decreto Rilancio con l’articolo 122, comma 2, lettera c), del medesimo decreto):

– esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24); o, in alternativa

– entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Con il provvedimento Prot. n. 259854 del 10 luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché le modalità per la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito di cui all’articolo 122, comma 2, lettere c) e d), del decreto rilancio.

Con la circolare del 10 luglio 2020, n. 20/E, inoltre, sono stati forniti i primi chiarimenti in relazione all’agevolazione qui in esame.

Ciò premesso, nella considerazione che le spese prospettate dall’istante non risultano connesse ad attività innovative, le stesse verranno valutate sotto il profilo degli interventi agevolabili.

In relazione agli interventi agevolabili, con la circolare n. 20/E sopra richiamata è stato precisato che:

– deve trattarsi esclusivamente degli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2;

– devono essere prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.

In proposito, si osserva che – rispetto a quanto prodotto dall’istante – la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha più volte aggiornato le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative: il presente parere, pertanto, prende a riferimento le linee guida recepite nell’allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021.

Al riguardo, tenuto conto della ratio legis, si ritiene che siano inclusi tra le spese agevolabili tutti i costi relativi ad interventi effettuati sulle strutture esistenti per i quali risulti dimostrabile (in termini di relazione causa-effetto) che la relativa realizzazione risulti funzionale al rispetto delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del COVID-19, nell’accezione descritta con la citata circolare n. 20/E del 2020, e sempreché le spese sostenute rispettino criteri di effettività, pertinenza e congruità considerata la tipologia di attività svolta e i luoghi in cui la stessa viene posta in essere.

Ciò posto, con riferimento agli interventi individuati nella sezione “Quesito” ai punti n. 1) – realizzazione di nuove aperture per favorire il ricambio d’aria e il deflusso dal padiglione – e n. 2) – realizzazione di una rampa di accesso previe demolizioni dell’esistente e opere di carpenteria per il cancello a chiusura – la scrivente ritiene che gli stessi siano ammissibili all’agevolazione in parola, poiché appaiono finalizzati a « favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni» e a «riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti», organizzando se possibile «percorsi separati per l’entrata e l’uscita», secondo quanto prescritto dalle linee guida sopracitate (in Gazz. Uff. serie gen., n. 11 del 15 gennaio 2021, suppl. ord. n. 2, pagine 75 e 80).

Diversamente, non appaiono agevolabili le spese per l’intervento indicato al punto n. 3), che l’istante descrive come «ristrutturazione di una sala in precedenza dedicata ad altre funzioni quale locale per la registrazione dei partecipanti ai convegni che si terranno nell’ampia sala esistente all’interno della palazzina uffici, mediante opere edili e di impiantistica» (opera descritta: rifacimenti dei pavimenti, degli impianti nonché apertura di un nuovo ingresso) e che risultano ulteriori rispetto a quanto espressamente prescritto dalle linee guida in parola.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

(Fonte: Agenzia delle Entrate)

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