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Settore aereo, istituito Fondo per compensazione danni covid

Settore aereo, istituito Fondo per compensazione danni covid

È stato pubblicato sulla G.U. n. 38 del 15.2.2021 il Decreto 27 gennaio 2021, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con quello dello Sviluppo Economico ha istituito per il settore aereo un Fondo per la compensazione dei danni subiti a seguito dell’emergenza epidemiologica da covid-19.

A norma dell’articolo 1 del Decreto 27 gennaio 2021, la domanda di accesso al Fondo per la compensazione può essere presentata dagli operatori nazionali del settore aereo diversi da quelli previsti dall’art. 79, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e che:

a) alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020, erano in possesso del prescritto Certificato di operatore aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall’Ente nazionale dell’aviazione civile;

b) alla data di entrata di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020, impiegavano aeromobili con una capacità superiore a diciannove posti;

c) alla data di presentazione della domanda, applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012, e ai dipendenti di terzi da essi utilizzati per lo svolgimento della propria attività, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto collettivo nazionale del settore.

Secondo l’articolo 2 del decreto, per danno subito come conseguenza diretta dell’evento eccezionale dell’epidemia da COVID-19 si intende la riduzione dei ricavi lordi conseguente alle misure di contenimento e di contrasto all’emergenza da COVID-19 adottate a livello nazionale, UE ed extra-UE, al netto dei costi cessanti connessi alla riduzione dell’offerta di voli e dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati.  Sono inclusi nei danni i costi aggiuntivi sostenuti per far fronte all’emergenza da COVID-19. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. Ai fini del calcolo del menzionato danno si terrà conto della metodologia costantemente seguita nella prassi della Commissione europea in applicazione dell’art. 107 (2) (b) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sottraendo quindi alla perdita di fatturato, registrata rispetto all’anno precedente l’evento eccezionale, i costi non sostenuti e considerando i costi incrementali. Nell’applicazione di tale metodologia è garantita la conformità ai principi contabili internazionali, comunemente utilizzati per la formulazione del EBITDA, nei limiti e per quanto applicabili ai soggetti richiedenti.

In ogni caso è esclusa qualsiasi sovracompensazione del danno subito.

Gli operatori del settore aereo che intendono presentare la domanda per l’accesso al Fondo devono – a pena di inammissibilità – rispettare i requisiti indicati nell’articolo 3 del decreto e quindi la domanda:

a) essere redatta in conformità al modello di cui all’Allegato A del decreto;

b) indicare, per ogni mese del periodo emergenziale in cui l’operatore ha subito un danno ai sensi dell’art. 2 comma 1, i dati analitici, distinti per singola voce di ricavo e di costo, in conformità al modello di cui all’Allegato B del decreto;

c) essere corredata, da una relazione di un esperto indipendente recante la descrizione anche del nesso causale tra le singole voci indicate ai fini della determinazione del danno subito e l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

d) recare la dichiarazione dell’operatore economico o del suo legale rappresentante, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’assenza di responsabilità nella causazione del danno da compensare, ai sensi degli articoli 1175 e 1227 del codice civile.

A norma dell’articolo 4 le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:

  1. Le domande di cui all’art. 3 devono pervenire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo, entro il termine di 45 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell’autorizzazione della Commissione europea relativa alla compatibilità, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del TFUE, delle previsioni contenute nel medesimo articolo in ordine al regime oggetto del decreto.
  1. Le domande devono essere trasmesse esclusivamente via Pec all’indirizzo di posta elettronica: dg.ta@pec.mit.gov.it
  2. La domanda proposta conserva validità anche nel caso di rimodulazione delle risorse di cui all’art. 198 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34.

Per quanto concerne l’istruttoria e il pagamento del dovuto alle compagnie del settore aereo, come specificato dall’articolo 5 del decreto, sarà il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che sulla base dell’istruttoria dell’Ente nazionale dell’aviazione civile, provvederà, entro trenta giorni dalla ricezione delle domande, all’adozione dei provvedimenti di accoglimento o di rigetto delle domande presentate.

Il pagamento dell’importo riconosciuto viene effettuato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di accoglimento della domanda.

 Qualora il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese del settore aereo beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziate nel fondo di cui all’art. 198 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, l’entità della quota di contributo da assegnare a ciascuna impresa è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale del contributo statale.

Infine, l’articolo 6 del decreto stabilisce l’incumulabilità delle somme corrisposte con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili e sono soggette quindi a recupero in qualsiasi momento nel caso in cui le stesse superino il danno subito.

(Fonte: Gazzetta Ufficiale)

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