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Intervista gratuita al minore in TV, non serve autorizzazione INL

Intervista gratuita al minore in TV, non serve autorizzazione INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 7966 del 2019, ha fornito alcuni chiarimenti circa il rilascio a titolo gratuito di una intervista in un programma televisivo da parte di un minore precisando che in tale ipotesi (gratuità) non occorre l’autorizzazione dell’INL.

Come è noto, la L.n. 977/1967 (come modificata dal D.Lgs. n. 345/1999 di attuazione della direttiva 94\33 CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro) al fine di proteggere il lavoro minorile, prevede una serie di norme applicabili ai minori di 18 anni e che hanno un rapporto di lavoro speciale.

Le distinzioni effettuate dalla legge

La suddetta legge, poi, effettua due distinzioni e cioè:

Le regole generali

Per tutti la regola generale è la medesima, e cioè vietare il lavoro ai bambini tranne specifiche eccezioni. Ed infatti l’art. 4, comma 2, della L.n. n. 977/1967 cit. stabilisce che i bambini possano sì essere impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario nel settore dello spettacolo, a condizione però “che tali attività siano tali da non mettere a rischio la sicurezza e l’integrità psicofisica del minore, nonché la sua formazione scolastica”. Oltre a ciò è necessario altresì l’assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale ed una previa autorizzazione rilasciata dell’Ispettorato del Lavoro.

E sul punto l’INL, come sopra, ha precisato che in caso di intervista a titolo gratuito rilasciata dal minore in un programma TV non è necessaria l’autorizzazione.

I chiarimenti dell’INL

Ma vediamo nel dettaglio il testo integrale della nota n. 7966/2019.

È pervenuta allo scrivente Ufficio richiesta di chiarimenti in relazione alla necessità dell’autorizzazione ex art. 4, L. n. 977/1967 in assenza di un rapporto di lavoro, nello specifico, per il rilascio, a titolo gratuito, di una intervista da parte di un minore in un programma televisivo.

Questa Direzione, nel condividere l’orientamento dell’Ufficio territoriale e d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ritiene che l’autorizzazione debba essere rilasciata dall’Ispettorato territoriale del lavoro nella sola ipotesi in cui sussista un rapporto di lavoro, in conformità con il disposto della norma.

L’art. 4, L. n. 977/1967, infatti, prevede il rilascio di autorizzazione da parte dell’ITL nel solo caso di “impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo”. Analogamente, il regolamento di cui al Decreto n. 218/2006, recante specifica disciplina circa l’impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi, sebbene trovi applicazione anche al di fuori di un rapporto di lavoro, tuttavia, nel rinviare espressamente alla disciplina contemplata dalla summenzionata L. n. 977/1967, fa espresso riferimento alle sole ipotesi di “impiego lavorativo del minore di anni quattordici” (art. 4, comma 1).

Dove inviare la richiesta di autorizzazione

Si precisa infine che la richiesta di autorizzazione per assunzione di minori da impiegare in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo va inviata all’Ispettorato territoriale del lavoro, unitamente ai seguenti documenti:

(Fonte: INL)

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