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Istruzioni INAIL per rimborso retribuzione al disabile in reinserimento

La Sezione Lavoro del Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 230 del 19 maggio 2022, ha dichiarato legittimo il licenziamento del lavoratore disabile per superamento del periodo di comporto.

L’INAIL con la Circolare n 6 del 26 febbraio 2019 ha fornito istruzioni per il rimborso della retribuzione versata al disabile che, per poter lavorare, è in attesa dell’approvazione del progetto di reinserimento.

Ecco quanto si legge nelle Premesse alla circolare 6/2019.

Con la determinazione presidenziale 19 dicembre 2018, n. 527 sono state apportate modifiche al “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro”.

Le modifiche riguardano:

  1. la riduzione del frazionamento per tipologia di intervento dell’importo complessivo di spesa rimborsabile dall’Inail al datore di lavoro;
  2. la disciplina dell’iter procedimentale dei casi in cui il datore di lavoro, nel rivolgersi all’Istituto per chiederne il sostegno previsto dal Regolamento, proponga un progetto condiviso con il lavoratore;
  3. la disciplina delle fattispecie in cui il datore di lavoro, prima che sia attivato o che sia concluso l’ordinario procedimento per la trattazione dei progetti di reinserimento, per ragioni di necessità e urgenza, abbia realizzato accomodamenti ragionevoli finalizzati a garantire il tempestivo reinserimento della persona con disabilità da lavoro;
  4. la semplificazione degli adempimenti posti a carico del datore di lavoro per accedere alle misure di sostegno previste dal Regolamento.

Con la presente circolare, nei paragrafi da 1 a 4, si forniscono le istruzioni operative che integrano o modificano la circolare Inail 30 dicembre 2016, n. 51 in relazione ai punti sopra elencati; nel paragrafo 5, sono indicate le modifiche alle modalità operative per la realizzazione del progetto di reinserimento elaborato dall’équipe multidisciplinare di I livello; nel paragrafo 6, si forniscono chiarimenti in merito ai soggetti destinatari degli interventi; nel paragrafo 7, si forniscono prime indicazioni in merito alla misura del rimborso del 60% della retribuzione introdotta dall’articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; nel paragrafo 8, si ribadiscono le istruzioni già fornite in merito alle attività di informazione sul tema del reinserimento; nel paragrafo 9, sono, infine, elencate alcune modifiche apportate alla modulistica.

Si rinvia per il resto delle informazioni al testo integrale della circolare n. 6 del 2019 disponibile cliccando sul link.

(fonte: INAIL)

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