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Donne vittime di violenza di genere, online la domanda per il congedo

Donne vittime di violenza, procedura per richiedere Reddito di libertà

L’INPS, con la Circolare n. 3 del 2019, ha fornito istruzioni circa la domanda di congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere.

In particolare, il congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere, introdotto dall’articolo 24 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 80, è un congedo retribuito che può essere utilizzato esclusivamente dalle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere per un periodo massimo di 3 mesi (equivalenti a 90 giornate di prevista attività lavorativa) fruibili nell’arco temporale di tre anni.

Tale congedo, inizialmente previsto solo per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, è stato successivamente esteso, con decorrenza 1° gennaio 2017, alle lavoratrici autonome (cfr. articolo 1, comma 241, della legge di bilancio 2017) e, con decorrenza 1° gennaio 2018, alle lavoratrici del settore domestico (cfr. articolo 1, comma 217, della legge di bilancio 2018). Conseguentemente, il predetto congedo spetta alle lavoratrici dipendenti a tempo determinato e indeterminato del settore pubblico e privato, alle lavoratrici autonome, operaie agricole, lavoratrici stagionali, lavoratrici autonome dello spettacolo e lavoratrici domestiche.

Il congedo indennizzato, quindi, spetta alle seguenti categorie di lavoratrici:

Con la suddetta circolare l’INPS specifica quali sono i riferimenti normativi che definiscono la prestazione e le modalità operative per presentare la domanda di congedo.

La presentazione della domanda in modalità telematica e la trasmissione della eventuale documentazione prevista rappresentano il primo atto per l’avvio dell’attività amministrativa finalizzata al riconoscimento della prestazione.

 La domanda telematica, e l’eventuale istanza di riesame, devono essere presentate dall’interessata attraverso i seguenti canali offerti dall’Istituto (cfr. la circolare n. 45/2012):

 Una volta compilata la domanda, il sistema produrrà, in automatico, la ricevuta di presentazione della stessa contenente il numero di protocollo in entrata e il rispettivo modello precompilato con i dati inseriti.

Fino al 31 marzo 2019 la domanda potrà essere presentata sia in formato cartaceo sia in modalità telematica. Dal 1° aprile 2019, invece, la richiesta di congedo dovrà essere presentata dall’interessata esclusivamente per via telematica.

(Fonte: INPS)

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