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Quota 100 e riforma pensionistica, primi chiarimenti sulle novità in arrivo

Quota 100 e riforma pensionistica, chiarimenti sulle novità in arrivo

Vi abbiamo informato ieri dell’entrata in vigore del Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4 contenente disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni (la c.d. Quota 100) con l’introduzione – per quel che qui interessa – del diritto alla pensione anticipata, l’estensione della “opzione donna”, la proroga dell’Ape sociale, il blocco dell’adeguamento alla speranza di vita per i lavoratori precoci e il riscatto della laurea agevolato. 

Per rendere più chiare le novità in arrivo su tali argomenti riportiamo di seguito le risposte fornite dall’Ordine del Consulenti del Lavoro alle domande più frequenti in argomento (v. pure FAQ).

Eccole per voi.

  1. Quota 100 comporta l’abrogazione della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata?

No. Quota 100 è un accesso anticipato a pensione di natura facoltativa, opzionato dal lavoratore senza alcun obbligo. Rimangono sempre accessibili gli accessi ordinari a pensione della Riforma Monti-Fornero (art. 24, L. 214/2011), vale a dire la pensione di vecchiaia e quella di anzianità contributiva (anticipata).

  1. Quali sono i requisiti della pensione in Quota 100?

I requisiti sono due: anagrafico e contributivo e devono essere posseduti entrambi dal richiedente. Quello anagrafico è pari a 62 anni di età; quello contributivo a 38 anni di contributi. Una volta perfezionati entrambi, il soggetto dovrà attendere una finestra prima della decorrenza vera e propria della pensione. Prima della decorrenza della pensione il richiedente dovrà anche cessare l’attività lavorativa dipendente.

  1. Ho 63 anni di età e 37 anni di contributi. Posso accedere a Quota 100?

No. Bisogna possedere almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi; il totale di 100 non può essere raggiunto con altre combinazioni numeriche. Gli assicurati possono ovviamente anche avere più di 62 anni di età e di 38 anni di contributi al momento della richiesta.

  1. Compio 62 anni nel 2022 e ho 38 anni di contributi già a gennaio 2019. Posso andare in pensione con Quota 100?

No. Quota 100 è un accesso sperimentale con possibilità di accesso a tale forma di pensionamento solo nel triennio 2019-2021. Dunque, possono accedere, anche dopo il 2021, solo coloro che hanno già maturato i requisiti anagrafici e contributivi al 31.12.2018 o coloro che li matureranno entro la fine del triennio 2019-2021.

  1. Ho 63 anni di età, 35 anni di contributi e 3 anni di contribuzione da disoccupazione. Posso accedere a Quota 100?

Si. Il testo del decreto non esclude la contribuzione figurativa e l’articolo 22 della Legge n.153/1969 dispone un requisito generalizzato per le pensioni di anzianità contributiva di 35 anni di contribuzione effettiva (escludendo quindi sia i contributi da disoccupazione che quelli da malattia). Nel caso dell’esempio i 35 anni di contribuzione effettiva sono presenti, così come i 38 complessivi richiesti dal decreto.

  1. Ho 62 anni di età e 38 anni di contributi. Sono un lavoratore autonomo iscritto a Gestione Separata con partita Iva al momento. Posso mantenere la mia attività anche dopo la richiesta di pensione in Quota 100?

No. Anche se per la decorrenza della pensione è sufficiente la cessazione dal rapporto di lavoro subordinato, Quota 100 prevede una completa incumulabilità reddituale fra l’assegno pensionistico e qualsiasi reddito di lavoro dipendente o autonomo dal momento della sua decorrenza fino al compimento dell’età pensionabile di vecchiaia (67 anni fino al 2020). Potrà essere tuttavia percepito il reddito derivante da lavoro autonomo occasionale (art. 67 TUIR) nel limite annuale di 5.000 euro lordi annui.

  1. Quanto durano le finestre?

Le finestre mobili di differimento decorrono dal momento della maturazione dell’ultimo requisito dei due richiesti. Nel settore privato, per chi avrà maturato i requisiti entro la fine del 2018, l’accesso materiale sarà consentito ad aprile 2019. Nel settore pubblico la maturazione delle condizioni richieste entro la data di entrata in vigore del provvedimento consentirà la percezione dell’assegno non prima di agosto 2019. Maturando, invece, il requisito dal 01.01.2019 i 3 mesi (settore privato) o i 6 mesi (settore pubblico) decorreranno in modo prospettico dal mese di maturazione dei requisiti. Nel comparto scolastico si continuano a seguire le regole peculiari del D.Lgs. n.449/1997 per non compromettere la continuità dell’anno scolastico/accademico.

  1. Quanto perdo andando in pensione con Quota 100 e non con la pensione anticipata a 42 o 41 anni e 10 mesi di contributi (requisito bloccato per uomini e donne fino al 2026)?

Il testo del decreto non prevede alcun ricalcolo dell’assegno, cui si continueranno ad applicare le regole di calcolo pensionistiche tradizionali (metodo retributivo, misto o contributivo a seconda della contribuzione posseduta al 31.12.1995). Non vi sono, dunque, decurtazioni riservate alle pensioni in Quota 100 né passaggi di metodo di calcolo (come l’obbligo di opzione per il contributivo che si attiva con opzione donna). Evidentemente, qualora l’assicurato proseguisse a contribuire, il montante contributivo continuerebbe a crescere restituendo una pensione più alta, ma non si può parlare di una penalizzazione in senso stretto.

  1. Alle pensioni in Quota 100 si applicano i tagli per le c.d. pensioni d’oro?

Sì, secondo quanto disposto dalla L. n.145/2018, nel quinquennio 2019- 2023, qualora l’assegno sia superiore a 100.000 euro lordi annui, si applicano delle decurtazioni percentuali dal 15% al 40% purchè la pensione sia liquidata almeno in parte con il metodo retributivo. Dunque, anche le pensioni in Quota 100 rientrano (superando il valore soglia citato) fra i destinatari di questa misura di solidarietà.

  1. Al momento sto godendo di una isopensione, perché la mia azienda ha firmato un accordo di prepensionamento ex art. 4 L. 92/2012. Maturo Quota 100 nel 2020, posso aderire?

L’art. 14, c. 9, del decreto legge n. 4/2019 prevede che la prestazione di isopensione, così come quella dell’assegno straordinario ‘classico’, erogabile dai fondi di solidarietà bilaterali anche alternativi di cui al D.Lgs. n.148/2015, non possa essere erogata direttamente puntando all’ingresso in Quota 100. Se tuttavia il soggetto decidesse di interrompere la fruizione dell’assegno o dell’isopensione richiedendo Quota 100, tale diritto soggettivo rimane da lui esercitabile non essendo esplicitamente inibito, ferma restando la decadenza dalla prestazione di accompagnamento alla pensione.

LA PENSIONE ANTICIPATA

  1. La pensione anticipata subisce una riforma integrale?

No, il testo del decreto stabilisce che gli adeguamenti a speranza di vita (L. 122/2010), che avrebbero portato il requisito contributivo a essere incrementato ogni due anni, vengono congelati dal 2019 al 2026 incluso. Pertanto, il requisito per gli uomini rimane pari a 42 anni e 10 mesi e per le donne a 41 anni e 10 mesi con l’applicazione di una finestra trimestrale prima della decorrenza della pensione. Gli adeguamenti a speranza di vita, salvo ulteriori modifiche, saranno riattivati a partire dal 2027.

  1. Le finestre previste per Quota 100 sono le stesse che saranno applicate alla pensione anticipata?

No, le finestre della pensione anticipata sono trimestrali per tutti gli assicurati INPS (lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonché autonomi). Decorrono dalla data di maturazione dei requisiti contributivi (finestre mobili). Per coloro che avranno maturato i requisiti dal 01.01.2019 alla data di entrata in vigore del decreto, la fine della finestra sarà comunque fissata al 01.04.2019 con contestuale ingresso in pensione (previa cessazione dal rapporto di lavoro e deposito della domanda telematica di pensione).

OPZIONE DONNA

  1. Opzione donna torna per sempre?

La riforma prevede una nuova finestra per l’accesso a opzione donna, facendo ancora salva la possibilità, per chi avesse maturato i vecchi requisiti entro il 2015 (57 anni di età per le lavoratrici private, 58 per le autonome con 35 anni di contributi), di continuare a esercitare tale diritto. Questa nuova versione, ulteriore e complementare di opzione donna, richiede 58 anni per le lavoratrici del settore privato, 59 per le autonome e sempre 35 anni di contributi entro il 2018.

  1. Entro quando vanno maturati i nuovi requisiti?

Il requisito anagrafico (58 o 59 anni di età) e quello contributivo di 35 anni di contributi vanno maturati entro il 31.12.2018, mentre le finestre possono decorrere anche successivamente. Si ricorda che per espressa previsione della norma il requisito anagrafico non è adeguato a speranza di vita (5 mesi nel biennio 2019-2020).

  1. Quanto durano le finestre? Sempre 3 mesi?

Le finestre di opzione donna sono quelle stabilite dalla L. 122/2010, pari a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e a 18 mesi per le lavoratrici autonome, al termine delle quali decorre l’assegno pensionistico. Anche un solo contributo in una gestione dei lavoratori autonomi nella carriera della lavoratrice comporta l’applicazione della finestra di maggiore durata di 18 mesi, nonché della maggiore età anagrafica (vd. FAQ n.13).

  1. Le decurtazioni dimezzano l’assegno?

Chi sceglie opzione donna vedrà applicato integralmente il metodo contributivo alla propria pensione, anche in presenza di 18 anni di contributi al 1995. Ciò comporta, in carriere con retribuzioni che registrino un incremento spiccato negli ultimi anni, una penalizzazione rispetto alle caratteristiche di calcolo del metodo retributivo o misto. Il decremento viene stimato di solito fra il 20% e il 40%; vi sono comunque alcuni casi (retribuzioni considerevolmente alte e costanti nel tempo) in cui il metodo contributivo risulta più conveniente rispetto a quello retributivo.

APE SOCIALE, LAVORATORI PRECOCI E RISCATTI

  1. L’Ape sociale diventa strutturale?

No, la misura è prorogata di un solo anno, dunque sarà possibile richiederla fino alla fine di novembre 2019. Le sue caratteristiche rimangono identiche (requisiti di 63 anni di età, 30 o 36 anni di contributi, cessazione dal lavoro e possesso di uno dei 4 status di bisogno codificati dalla L. 232/2016), ma ne viene determinata la prosecuzione della sperimentazione per un ulteriore anno, raccordandone così il termine a quello già prorogato dell’Ape volontario e aziendale (che chiude anch’esso la sua sperimentazione nel 2019).

  1. Quali le novità per i lavoratori precoci?

Analogamente alla pensione anticipata, anche quella speciale per lavoratori precoci ex L. 232/2016 e DPCM 87/2017 non vedrà applicati gli adeguamenti a speranza di vita dal 2019 al 2026, lasciando inalterato il requisito contributivo di 41 anni per uomini e donne. Viene, inoltre, prevista una finestra di differimento mobile di 3 mesi dalla maturazione dei requisiti prima della decorrenza della pensione.

  1. La nuova pace contributiva estingue le cartelle esattoriali generate da debiti contributivi?

No, questo riscatto sperimentale (richiedibile solo dal 2019 al 2021) si applica solo per periodi scoperti da contributi, non sottoposti ad alcun obbligo di contribuzione. I requisiti consistono nel non avere contribuzione obbligatoria prima del 1996 e nell’avere periodi senza contributi compresi nel periodo fra l’inizio della contribuzione e il momento della richiesta. Il periodo massimo richiedibile è di 5 anni; il costo è calcolato con il metodo percentuale, applicando l’aliquota IVS vigente (fra il 33% e il 34%) sull’ultimo imponibile previdenziale da lavoro maturato nelle 52 settimane antecedenti alla richiesta. L’onere può essere rateizzato in 5 anni senza interessi, con rate minime mensili da 30 euro. La norma specifica che costituisce un onere detraibile al 50%, spalmabile su 5 anni di imposta (da quello di pagamento dell’onere al quadriennio successivo).

  1. Il riscatto “light” della laurea può essere utilizzato per Quota 100?

La formula “economica” del riscatto di laurea viene prevista in modo stabile nel nostro ordinamento e può essere richiesta per ottenere l’accreditamento della contribuzione, ai fini del diritto e della misura, fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età e per periodi di competenza del metodo contributivo (non prima del 01.01.1996). Visto il limite anagrafico questa modalità è incompatibile con Quota 100, che chiude la sua sperimentazione nel 2021: anno entro il quale va compiuto il requisito anagrafico di 62 anni.

(Fonte: Ordine dei Consulenti del Lavoro)

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