Site icon Diritto Lavoro – Portale del Diritto

CIGS per aziende in cessazione, le indicazioni operative del Ministero

L’INPS, con la Circolare n. 18 del 01.02.2022, ha illustrato le novità e le relative modalità operative in materia di integrazioni salariali in costanza di rapporto di lavoro, introdotti dall’articolo 7 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 in favore dei datori di lavoro operanti in specifici settori di attività.

La Direzione Generali degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 15 del 2018, ha fornito indicazioni operative relative all’introduzione dei criteri per l’accesso al trattamento di CIGS per le aziende in cessazione ai sensi dell’art. 44 del D.L. n. 109/2018.

Ecco di seguito il comunicato del Ministero del Lavoro.

Con la Circolare 15/2018, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione ha fornito indicazioni operative relative all’introduzione dei criteri per l’accesso al trattamento di CIGS ai sensi dell’articolo 44 del Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109.

La Circolare individua, in particolare, i criteri per l’approvazione dei programmi di CIGS per crisi aziendale in favore di quelle imprese, anche in procedura concorsuale, che abbiano cessato la propria attività produttiva e non si siano ancora concluse le procedure per il licenziamento di tutti i lavoratori, o la stiano cessando.

Il trattamento potrà essere concesso a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, pertanto dal 29 settembre 2018, e per gli anni 2019 e 2020.

La norma precisa che il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere concesso in deroga agli articoli 4 e 22 del D.lgs. n. 148/2015 che disciplinano rispettivamente la durata massima complessiva di 24 mesi (30 per le imprese dell’edilizia e affini) in un quinquennio mobile per ciascuna unità produttiva, prevista, in generale, per i trattamenti di integrazione salariale, e le singole durate massime contemplate, nello specifico, per ciascuna delle causali di intervento straordinario di integrazione salariale.

Il trattamento può essere riconosciuto – alla presenza di determinate condizioni – sino a dodici mesi limitatamente a ciascun anno 2018, 2019 e 2020 ed entro le risorse stanziate dall’art. 21, comma 4, del D.lgs. n. 148/2015.

L’impresa cessata o in cessazione, per poter beneficiare del trattamento di CIGS, deve stipulare con le parti sociali uno specifico accordo in sede governativa contenente tra le altre le seguenti indicazioni:

(Fonte: Ministero del Lavoro)

Exit mobile version