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Prepensionamento poligrafici di aziende editoriali, le istruzioni INPS

Prepensionamento poligrafici di aziende editoriali, le istruzioni INPS

L’INPS, con la Circolare n. 89 del 2018, ha fornito istruzioni circa il prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici.

Al riguardo si legge quanto segue nella circolare 89/2018.

  1. Premessa

 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2017, n. 205, che all’articolo 1, comma 154, reca disposizioni in materia di prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici (Allegato 1).

 In particolare, il citato comma 154 prevede che “Le disposizioni in materia di requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, continuano ad applicarsi, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici che hanno cessato l’attività, anche in costanza di fallimento, per le quali è stata accertata la causale di crisi aziendale ai sensi dell’articolo 35, terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015, ancorché, dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale, siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa. Il beneficio di cui al presente comma non spetta a coloro che hanno ripreso attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato. Il trattamento pensionistico è riconosciuto, su domanda degli interessati da presentare all’INPS entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dopo la trasmissione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al medesimo Istituto degli elenchi delle imprese di cui al presente comma, per le quali siano state accertate le condizioni di cui all’articolo 35, terzo comma, della legge n. 416 del 1981. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell’ambito del limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022. L’INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l’ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l’ente competente. Qualora dall’esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l’attuazione del presente comma, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente”.

 Tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle finanze con nota prot. n. 5336 del 17 aprile 2018, con la presente circolare, condivisa dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni applicative della norma in argomento.

  1. Destinatari della norma

 Le disposizioni di cui al citato comma 154 trovano applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti poligrafici di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici che hanno cessato l’attività, anche in costanza di fallimento, per le quali è stata accertata la causale di crisi aziendale, ai sensi dell’articolo 35, comma 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che, con nota n. 3985 del 9 febbraio 2018, ha trasmesso all’INPS l’elenco delle predette imprese corredato dagli accordi sottoscritti nel periodo riguardato dalla norma.

 Ai fini dell’accesso al beneficio, i lavoratori devono essere stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 maggio 2015, ancorché dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa, ovvero abbiano ripreso attività lavorativa dipendente a tempo determinato. Il beneficio in esame non spetta ai lavoratori che abbiano ripreso l’attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato.

 Nel recepire le indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle finanze nella summenzionata nota, in ordine ai requisiti, vigenti prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 157 del 2013, prescritti per l’accesso al prepensionamento ai sensi del citato comma 154, si chiarisce che per accedere al prepensionamento occorre che i lavoratori di cui al presente punto abbiano maturato, entro il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale, un’anzianità contributiva pari a 32 anni e 3 mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015 ovvero un’anzianità contributiva  pari a 32 anni e 7 mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 maggio 2017 (tenuto conto del 31 maggio 2015 quale ultima data utile per la sottoscrizione degli accordi di procedura e della durata massima biennale della CIGS), aumentata di un periodo non superiore a tre anni fino ad un massimo di 35 anni.

  1. Gestione delle domande di prepensionamento

 Con messaggio n. 722 del 16 febbraio 2018 sono state fornite le istruzioni relative alla presentazione delle domande di prepensionamento entro il 2 marzo 2018.

 Con successiva comunicazione sarà trasmesso alle Strutture territoriali dell’Istituto l’elenco delle imprese interessate dalla norma in esame con l’indicazione del numero del decreto ministeriale, della data di sottoscrizione del relativo accordo di procedura e del codice associato all’accordo.

 Le Strutture territoriali, per l’istruttoria delle domande in argomento, dovranno verificare le seguenti condizioni:

 –      l’impresa che ha posto in cassa integrazione guadagni straordinaria il lavoratore sia ricompresa nell’apposito elenco;

–      il lavoratore sia stato collocato in cassa integrazione guadagni straordinaria in base al decreto di autorizzazione emanato in forza di un accordo sottoscritto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015;

–      il lavoratore abbia maturato i requisiti previsti per il prepensionamento di cui al paragrafo 2;

–      il lavoratore non abbia ripreso l’attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato.

 Nel caso in cui sia accertato il diritto al prepensionamento, prima di procedere alla liquidazione le Strutture territoriali dovranno trasmettere alla casella di posta elettronica prepensionamento.editoria@inps.it. l’esito dell’istruttoria, nonché gli elementi necessari alla quantificazione dell’onere derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 154 (importo del trattamento pensionistico e relativa decorrenza, data di perfezionamento del requisito contributivo di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge n. 416/1981, come modificato dall’articolo 3 del D.P.R. n. 157/2013, adeguato alla speranza di vita per effetto dei decreti ministeriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014).

  1. Monitoraggio delle domande di prepensionamento

Le domande di prepensionamento possono essere accolte nel limite di spesa di tre milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.

Ai sensi del citato articolo 1, comma 154, l’INPS provvede al monitoraggio delle domande di prepensionamento secondo l’ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l’ente competente.

Qualora dall’esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, del limite di spesa pari a tre milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, non saranno prese in esame ulteriori domande di prepensionamento.

Per la valutazione del raggiungimento del predetto limite di spesa si procederà a calcolare il maggior onere pensionistico derivante dall’anticipo di pensione rispetto al perfezionamento, proiettando la contribuzione, del requisito di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge n. 416/1981, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 157/2013, adeguato agli incrementi della speranza di vita.

Le Strutture territoriali, in seguito alla trasmissione – tramite la casella di posta elettronica sopra indicata – dell’esito dell’attività di monitoraggio, invieranno all’interessato, al ricorrere della circostanza prevista, i seguenti provvedimenti:

a) il provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico, qualora sia stato accertato il possesso dei prescritti requisiti e la sussistenza delle previste condizioni e della relativa copertura finanziaria;

b) una comunicazione di accertamento positivo dei requisiti e della relativa copertura finanziaria, con l’avviso che il conseguimento del trattamento pensionistico è subordinato alla previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente, nel caso in cui il lavoratore si sia rioccupato a tempo determinato;

c) il provvedimento di reiezione della domanda di prepensionamento, qualora non sia stato accertato il possesso dei prescritti requisiti o la sussistenza delle previste condizioni o della relativa copertura finanziaria.

5.Decorrenza del trattamento pensionistico anticipato

Il trattamento pensionistico anticipato decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ovvero a quello di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, se successivo a quello di presentazione della domanda.

Il trattamento in argomento non può comunque avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2018.

Le indennità di mobilità eventualmente erogate nel periodo successivo alla decorrenza del trattamento pensionistico devono essere recuperate.

(Fonte: INPS)

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