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Revisione assegni di mantenimento dopo la sentenza della Cassazione

Revisione degli assegni di mantenimento dopo la sentenza della Cassazione

Revisione assegni di mantenimento dopo la sentenza della Cassazione:

Una conseguenza che la sentenza n. 11504 del 2017 della Cassazione (v. “Divorzio e assegno di mantenimento” e anche “Mantenimento, per i figli resta ancora valida la garanzia del tenore di vita“) sarà quella della richiesta di revisione degli assegni di mantenimento, quantificati finora garantendo all’ex coniuge l’ormai superato concetto di “tenore di vita”.

Ma vediamo nello specifico quali sono gli elementi da tenere in considerazione per la revisione dell’assegno di mantenimento secondo i principi indicati dalla Suprema Corte nella sentenza 11504/2017. E ci aiuta a tal fine gli articoli pubblicati oggi (12.5.2017) dal Sole 24 Ore (Firma: Selene Pascasi; Titolo: “Divorzi, quattro prove di autosufficienza” e “L’ex moglie non deve dimostrare in assoluto che non trova lavoro”, Firma Patrizia Maciocchi) che vi proponiamo.

Ecco il primo articolo.

Rinegoziare l’assegno di divorzio si può e non è una novità. Ma d’ora in poi, come ha mostrato due giorni fa la Cassazione (sentenza 11504, si veda il Sole 24 Ore di ieri), ci sarà un motivo in più per farlo. La Suprema corte, asfaltando ben 27 anni di pronunce, ha cambiato rotta e affermato il rivoluzionario principio per cui niente assegno per il coniuge economicamente autonomo o capace di diventarlo. E non importa se, a matrimonio chiuso, non riesca a conservare il tenore di vita coniugale. In fondo, i tempi sono cambiati ed è ora di superare la concezione patrimonialistica dello sposalizio come «sistemazione definitiva».
La revisione dell’assegno

Attesa, una valanga di ricorsi per la revisione dell’assegno. Ma cosa si intende per revisione dell’assegno e quali sono i presupposti? Rivedere l’assegno significa aggiornarne l’importo, viste le mutate condizioni economiche delle parti. In sintesi, se dopo il divorzio siano sopravvenuti cambiamenti che abbiano inciso notevolmente sul “portafoglio” degli ex, il giudice – su istanza di parte – potrà “aggiustare” la cifra ed adeguarla alla nuova situazione.
L’assegno, potrà subire variazioni al ribasso (se l’obbligato abbia perso il lavoro, sopporti il “peso” di una nuova famiglia) o al rialzo (se si sia arricchito, per eredità o avanzamento di carriera). Certo è che il tribunale, per ricalcolare il mensile, non dovrà rivalutare gli elementi in suo possesso, ma tener conto solo delle novità allegate e della loro idoneità a stravolgere il precedente equilibrio. Vaglio, che potrebbe condurne anche alla revoca se, ad esempio, il beneficiario abbia intrapreso una convivenza stabile e duratura con una terza persona. Ed è proprio sotto il profilo dei presupposti per la rinegoziazione o l’eliminazione dell’assegno, che incide la Cassazione. Finora, a pesare era la disponibilità o meno, da parte del beneficiario, di mezzi idonei a mantenere il tenore di vita coniugale. Oggi, quello stile di vita non è più il criterio di quantificazione dell’assegno, da calcolarsi in base al criterio dell’autosufficienza economica.
La sufficienza dei mezzi

Niente più diritto del divorziato a conservare, naufragato il rapporto, gli agi di cui fruiva, così responsabilizzando la scelta di sposarsi e disincentivando i cosiddetti matrimoni d’interesse. Ma attenzione. La revoca dell’assegno si avrà solo ove si riesca a provare al giudice che l’ex sia capace di procurarsi i mezzi economici sufficienti a mantenersi da solo o possa attivarsi per rendersi indipendente.
Prova da fornirsi – precisa la Cassazione – sulla base di quattro indici: 1) il possesso di redditi di qualsiasi specie; 2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri e del costo della vita nel luogo di residenza di chi pretenda l’assegno; 3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo; 4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.
È su un terreno probatorio piuttosto scivoloso che, pertanto, si giocherà la partita – più difficile di quanto possa apparire – dello stop all’assegno divorzile. Basti pensare che, mentre il possesso di redditi e di cespiti patrimoniali sarà facilmente documentabile (salva la facoltà del giudice di disporre indagini) sarà arduo dimostrare le capacità e le possibilità effettive di lavoro. Consigliabile, allora, per chi tema di perdere l’assegno, riporre nel cassetto le prove che, se non si è autosufficienti, non è per scelta ma perché, pur essendosi attivati per rendersi indipendenti, ragioni di salute o difficoltà di collocamento, abbiano ostacolato il reperimento di un lavoro.

 

LA PAROLA CHIAVE 

Revisione assegno

Per revisione dell’assegno divorzile si intende la modifica dell’importo stabilito dal giudice in sentenza. Al ricalcolo della somma, si procede solo su istanza di parte. È solo a seguito di domanda, infatti, che il giudice, verificata la sopravvenuta modifica delle condizioni economiche delle parti e l’idoneità a stravolgere il precedente assetto patrimoniale, potrà optare per l’aumento, la diminuzione o l’azzeramento dell’assegno. Revoca possibile, a prescindere dalla possibilità di conservare il tenore di vita matrimoniale, anche per chi non sia autosufficiente e non si attivi per diventarlo.

 

IL CAMBIO DI ROTTA

I NUOVI PRINCIPI…. 

Dopo la Cassazione di ieri, scatta il diritto all’assegno divorzile solo per mancanza di mezzi adeguati o per impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica desunta da quattro indici: possesso di redditi; di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari; capacità e possibilità effettive di lavoro; stabile disponibilità di una casa di abitazione. Non rileva più il parametro dello stile di vita coniugale, per cui non vi sarà diritto all’assegno (e se lo si percepisce se ne rischia la revoca) per chi sia autosufficiente o possa diventarlo, anche se non riesca a conservare gli agi goduti durante il matrimonio

…E QUELLI PRECEDENTI 

Prima della Cassazione 11504/2017, il tribunale, viste le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno o comune, il reddito delle parti e valutati tali elementi anche in rapporto alla durata del rapporto, dispone l’assegno di divorzio per il coniuge privo di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per ragioni oggettive. Ciò, secondo l’orientamento ribaltato dalla recente Cassazione, per garantire al coniuge più debole la conservazione dello stesso tenore di vita fruito in costanza di matrimonio. Stile di vita che, dunque, fungeva da importante criterio di riferimento.

Ed ecco il secondo articolo (“L’ex moglie non deve dimostrare in assoluto che non trova lavoro”, Firma Patrizia Maciocchi)

All’ex moglie che chiede l’assegno di divorzio non può essere richiesta la prova “diabolica” dell’impossibilità assoluta di trovare un lavoro, se la sua mancata autosufficienza si desume anche da altri fattori. La Corte di cassazione (sentenza 11538 depositata ieri) respinge il ricorso di un ex marito che, avendo una nuova famiglia e uno stipendio di 2.500 euro al mese, riteneva troppo oneroso l’assegno di 200 euro alla ex moglie. Il Tribunale, nel dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva fissato l’assegno solo per le figlie minori collocate presso la madre.

La pensa diversamente la Corte di merito che “pesa” la due situazioni. La donna non aveva presentato dichiarazione dei redditi, avendo lavorato solo per un breve periodo, mentre l’ex marito, dipendente, guadagnava 2.500 euro al mese. I giudici territoriali avevano sottolineato la natura assistenziale dell’assegno divorzile «che non consente la riproduzione automatica in sede di divorzio delle statuizioni patrimoniali adottate in sede di separazione». E infatti, in appello alla donna erano state riconosciuti 200 euro, motivo del contendere. Nella decisione aveva influito anche la sistemazione logistica degli ex coniugi: lei viveva con le figlie in una casa dei suoi genitori, mentre lui era «titolare di possidenze immobiliari» ed era dunque in grado di pagare l’assegno. La conclusione non piace al ricorrente che, sempre invocando la natura assistenziale dell’assegno, ricorda ai giudici che questo ha come presupposto la dimostrazione della parte, di non possedere redditi adeguati e la prova «dell’assoluta impossibilità di trovare un lavoro». Mentre l’ex non aveva provato il suo stato di disoccupazione.
Secondo la Cassazione, che lo bacchetta, «non appare corretto interpretare la normativa vigente nel senso che la stessa esige sia fornita, dal richiedente l’attribuzione dell’assegno divorzile, la difficile prova dell’inesistenza assoluta di ogni possibilità di lavoro». L’assegno divorzile ha certo natura assistenziale e va riconosciuto a chi ha redditi insufficienti per condurre un’esistenza dignitosa e va contenuto nella misura che consenta di raggiungere lo scopo senza “speculazioni”. Nel caso della signora però il rischio sembra lontano. La donna, di 50 anni, non ha un impiego fisso, si è data da fare lavorando per un periodo in un call center, non beneficia della casa coniugale ma di un appartamento dei genitori, nel quale vive insieme alle figlie. Ha, infine la titolarità di un quarto di immobile, mentre il resto è del marito. Per la Cassazione lui, malgrado la nuova famiglia, deve alla moglie l’assegno da 200 euro «da intendersi come mero contributo al suo mantenimento».

 

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