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Visita fiscale nessuna differenza tra feriale e festivo

Visita medica di controllo, comunicazione variazione indirizzo reperibilità

Visita fiscale nessuna differenza tra feriale e festivo:

Come è noto il lavoratore assente per malattia deve essere reperibile presso il proprio domicilio per l’effettuazione delle visita fiscale, salvo talune poche eccezioni, anche nei giorni festivi (dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19, per il settore privato e dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18 per il settore pubblico).

Per saperne di più sulla visita fiscale vi proponiamo l’approfondimento pubblicato oggi (27.2.2017) dal Sole 24 Ore (Titolo: “Per la visita fiscale non si fa differenza tra feriali e festivi”, nella pagina a cura di Alberto Bosco e Josef Tscholl, dell’inserto del Sole 24 Ore “L’esperto risponde”) che vi proponiamo.

Ecco l’approfondimento.

Salvo poche eccezioni previste dal legislatore, il lavoratore assente per malattia deve rendersi reperibile al domicilio per l’effettuazione delle visite di controllo (o visite “fiscali”), anche nei giorni festivi, nelle fasce orarie dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, per il settore privato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, per i pubblici dipendenti.

In attesa che nuove, più stringenti misure per la reperibilità e per i controlli, richieste dal presidente dell’Inps, Tito Boeri, e annunciate nell’ambito della riforma Madia, diventino legge, va detto che per “malattia” s’intende uno stato patologico che comporta l’incapacità lavorativa e l’impossibilità temporanea di rendere la normale prestazione, e che – secondo l’articolo 2110 del Codice civile – il lavoratore malato ha diritto alla retribuzione o a un’indennità nella misura e per il tempo normalmente stabiliti dai contratti collettivi; egli, inoltre, non può essere licenziato sino alla fine del comporto, ossia del periodo di assenza durante il quale permane il diritto alla conservazione del posto. Tutto ciò a condizione che il dipendente osservi gli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti, il primo dei quali è legato al rilascio della certificazione medica.

La segnalazione

Molti contratti collettivi (in alternativa è possibile provvedere con regolamento aziendale o in sede di contratto di assunzione) prevedono l’obbligo del lavoratore di informare dell’assenza il datore prima dell’orario di inizio dell’attività, e quindi anche se non ha ancora avuto modo di recarsi dal medico. Per tutti i dipendenti pubblici e privati – in base all’articolo 55-septies del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo 25 della legge 4 novembre 2010, n. 183 – la certificazione medica è inviata per via telematica ( direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia) all’Inps, che la rende immediatamente disponibile online al lavoratore e al datore (il dipendente deve comunicare solo il numero di protocollo del certificato).

Dal 13 settembre 2011 tutti i medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionati devono (salvi i casi di impossibilità) redigere e inviare la certificazione medica con modalità telematiche, e l’inosservanza di questa procedura costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta la sanzione del licenziamento o la decadenza dalla convenzione.

A questo punto, accedendo con il Pin al sito Inps, il datore, sempre in via telematica, può chiedere la visita di controllo, che viene effettuata dal personale medico iscritto nelle liste speciali tenute dall’Inps (sono invece vietati gli accertamenti sanitari condotti direttamente dal datore). L’Inps gira la richiesta al medico, che deve effettuare la visita nella stessa giornata, se la comunicazione è stata effettuata nelle ore antimeridiane, e non oltre la giornata successiva negli altri casi.

Posto che non può essere avanzata una seconda richiesta di visita nella stessa giornata, mentre è consentita la reiterazione delle visite fiscali in più giorni successivi, se il sanitario trova il lavoratore in casa e il controllo conferma lo stato di malattia nonché la prognosi del medico curante, l’astensione dal lavoro è giustificata e prosegue fino all’avvenuta guarigione o alla successiva visita di controllo.

In caso di assenza

Se il lavoratore, non presente in casa, arriva quando il medico non è ancora andato via, la visita va effettuata solo qualora l’assicurato lo chieda e se è possibile; in caso contrario, il sanitario deve segnare il motivo dell’assenza sul verbale e il lavoratore dev’essere informato che comunque è suscettibile di sanzione amministrativa, per evitare la quale dovrà produrre una idonea dichiarazione/certificazione giustificativa al Centro medico-legale Inps (Inps, messaggio 5 luglio 2005, n. 24841); in sostanza l’arrivo del lavoratore che chiede di essere visitato mentre il medico si sta allontanando non sana l’assenza (Cassazione, 11 marzo 1996, n. 1956).

L’assenza ingiustificata non coincide necessariamente con la materiale assenza dal domicilio nelle fasce orarie, potendo essere integrata da qualsiasi condotta del malato che (pur presente in casa) abbia impedito l’esecuzione del controllo per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico.

Ad esempio, la sordità o il mancato funzionamento del citofono impongono di adottare gli accorgimenti che rendano possibile la visita, e in mancanza il lavoratore risponde per incuria e negligenza (Cassazione, 14 settembre 1993, n. 9523). La mancata indicazione del nome della lavoratrice sul citofono, insieme con quello del marito, configura condotta negligente (Cassazione 25 marzo 2002, n. 4233). Il non aver udito il campanello o il citofono perché ci si trovava sotto la doccia non costituisce giustificato motivo di assenza (Cassazione, 14 maggio 1997, n. 4216).

In caso di assenza, il medico verbalizza la situazione e rilascia l’invito a presentarsi alla visita di controllo ambulatoriale il primo giorno successivo non festivo mediante consegna a un familiare, a un’altra persona, al portiere o a un vicino, o depositandolo nella cassetta delle lettere. L’Inps, con il messaggio 9 giugno 2016, n. 2587, ha precisato che, poiché l’invito lasciato nella cassetta della posta non dà certezza circa la ricezione della convocazione, se il lavoratore non si presenta alla visita ambulatoriale, la struttura territoriale procede con l’invio di un nuovo invito, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, avendo cura, nel secondo caso, di verificare l’avvenuta ricezione e conoscenza della comunicazione da parte del destinatario.

L’assenza alla visita medica di controllo, se non giustificata, oltre all’applicazione delle sanzioni disciplinari, comporta la non indennizzabilità delle giornate di malattia: per un massimo di 10 giorni di calendario, dall’inizio dell’evento, in caso di prima assenza alla visita di controllo, per il 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia in caso di seconda assenza a visita, per il 100% dell’indennità dalla data della terza assenza.

IL RITORNO ANTICIPATO

Quesito:

Un dipendente è assente dal posto di lavoro e risulta coperto da un regolare certificato medico in corso di validità: nel caso in cui questo soggetto dichiari al proprio datore di lavoro di essere intenzionato a riprendere il servizio in anticipo, è possibile riammetterlo prima della data di fine malattia che il medico aveva indicato sul certificato?

Soluzione:

Secondo quanto precisato dall’Inps (si veda il messaggio 12 settembre 2014, n. 6973), il dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi.

SE LA VISITA NON AVVIENE

Quesito:

Quali sono i requisiti di legalità che deve avere il certificato rilasciato dal medico curante? Al di là della difficoltà di dimostrare comportamenti non corretti, che valore ha un certificato rilasciato senza che il lavoratore sia stato visitato?

Soluzione:

Viola il codice deontologico il medico che compila un certificato di malattia senza aver visitato il paziente: sarà sospeso dalla professione per un mese (Cassazione, 9 marzo 2012, n. 3705). Commette il reato di falso ideologico (articolo 480 del Codice penale) il medico convenzionato che rilasci un certificato senza visita (Cassazione penale, sez. V, 2 febbraio 2012, n. 18687).

I PUBBLICI DIPENDENTI

Quesito:

Per i pubblici dipendenti quali regole si applicano in materia di fasce orarie di reperibilità?

Premesso che sono esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato, ci sono casi in cui non sussiste comunque l’obbligo di stare in casa?

Soluzione:

Il Dpcm 18 dicembre 2009, n. 206, dispone che le fasce di reperibilità dei dipendenti della Pa vanno dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, anche nei giorni non lavorativi e festivi. Niente reperibilità se l’assenza è dovuta a patologie che richiedono terapie salvavita, infortuni sul lavoro, malattie per causa di servizio, stati patologici per una situazione di invalidità riconosciuta.

TOSSICODIPENDENZA

Quesito:

Vorremmo sapere se – nel caso di certificati di malattia con diagnosi riconducibili a stati di tossicodipendenza (indipendentemente dal fatto che queste fattispecie comportino la necessità di un soggiorno in comunità terapeutica) – spetta il normale trattamento economico e a quali condizioni. Inoltre, in questo caso il lavoratore deve rimanere reperibile per i controlli?

Soluzione:

La prestazione economica a carico Inps spetta solo in presenza di effettiva incapacità lavorativa, da confermare con i controlli sanitari. Precisato che il soggiorno in comunità terapeutica non è equiparabile al ricovero ospedaliero, anche per tali soggetti vale l’obbligo di reperibilità durante le “fasce orarie”, anche all’interno della comunità (Inps, circolare 25 luglio 2003, n. 136).

RICHIESTA DI PIÙ VISITE

Quesito:

Il datore di lavoro che, a fronte di continue assenze per malattia da parte di un proprio dipendente, faccia richiesta di numerose visite di controllo, sempre da eseguire durante le fasce orarie previste, commette qualche tipo di illecito? In particolare,

tale condotta può essere ritenuta persecutoria o costituire mobbing nei confronti del dipendente?

Soluzione:

Non costituisce mobbing sottoporre il lavoratore a continue visite fiscali, ove manchi la prova di un disegno persecutorio (Cassazione, 6 novembre 2015, n. 22721, e 1° agosto 2008, n. 21028). È infondata la tesi della natura persecutoria circa l’orario dei controlli, poiché la scelta dell’ora di visita spetta al medico “fiscale” (Cassazione, 13 dicembre 2005, n. 27429).

IL MANCATO RIENTRO

Quesito:

Sono un ingegnere, titolare di uno studio che applica ai dipendenti il Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) del 17 aprile 2015. Ultimamente un dipendente con mansioni di impiegato amministrativo, assente per malattia, non è rientrato in servizio dopo che il medico fiscale da noi attivato con richiesta all’Inps lo ha dichiarato guarito: come devo comportarmi?

Soluzione:

Per l’articolo 102 del Ccnl il lavoratore deve presentarsi in servizio alla data indicata nel certificato medico: se non lo fa o ritarda ingiustificatamente, il rapporto è risolto di diritto, senza che sia dovuto il mancato preavviso. Poiché le dimissioni per fatti concludenti non sono più possibili (visto l’obbligo del lavoratore di usare la procedura online), va attivato un iter disciplinare.

VALIDE GIUSTIFICAZIONI

Quesito:

È possibile – per il lavoratore che è risultato assente alla visita di controllo – addurre a posteriori un giustificato motivo di assenza, o è necessaria la cosiddetta forza maggiore? Esiste qualche caso pratico in cui – alla luce delle situazioni che si erano venute a creare – le giustificazioni sono state ritenute valide?

Soluzione:

Il giustificato motivo di assenza alla visita non ha a che fare con la forza maggiore, ma sussiste se c’è ragionevole impedimento o valida ragione, socialmente apprezzabile (Cassazione, 23 maggio 2016, n. 10661, e 23 febbraio 2001, n. 2624). È ingiustificata l’assenza di chi ha accompagnato la moglie, priva di patente, a fare la spesa (Cassazione, 3 agosto 1995, n. 8508).

Niente reperibilità nei casi più gravi

Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati (…) , per i quali l’assenza è riconducibile a:

patologie gravi che richiedono terapie salvavita, a condizione che risultino da idonea documentazione, rilasciata dalle strutture sanitarie competenti, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare;

stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, a condizione che l’invalidità abbia determinato una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 67 per cento.

A stabilirlo è il decreto 11 gennaio 2016, entrato in vigore il 22 gennaio 2016 ed emanato sulla base dell’articolo 25 del Dlgs 14 settembre 2015, n. 151 (cosiddetto decreto semplificazioni), nell’ambito del Jobs Act: l’articolo citato aveva demandato, appunto, a un Dm il compito di stabilire le esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati. È poi intervenuto l’Inps che, con la Circolare n. 95 del 2016, ha fornito indicazioni operative, precisando anzitutto che le esenzioni riguardano solo chi ha un contratto di lavoro subordinato del settore privato, mentre sono esclusi gli iscritti alla Gestione separata Inps.

Dunque, in presenza di una delle due situazioni indicate, il medico che redige il certificato dovrà “selezionare” i campi del certificato telematico riferiti a “terapie salvavita”/”invalidità”.

Va anche detto che, secondo quanto precisato nella circolare, pur venendo meno in tali casi l’onere della reperibilità alla visita medica di controllo posto a carico del lavoratore, rimane confermata la possibilità per l’Inps di effettuare comunque controlli sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione, nonché sulla congruità prognostica ivi espressa. Per i datori di lavoro, mentre vige il divieto di chiedere visite di controllo per tali dipendenti, è consentito segnalare alla struttura Inps territorialmente competente, mediante il canale di Pec (posta elettronica certificata) istituzionale, possibili eventi riferiti a fattispecie per le quali i lavoratori risultino esentati dalla reperibilità, qualora si ravvisi la necessità di effettuare una verifica: spetterà all’Inps valutare, con il proprio centro medico legale, l’opportunità di esercitare l’azione di controllo, dandone notizia al datore di lavoro richiedente.

Venendo agli aspetti pratici, l’allegato 2 alla circolare 95/2016 contiene le linee guida per l’individuazione delle patologie che danno diritto all’esonero dall’obbligo di reperibilità. In tale ambito si precisa che si può parlare di terapia salvavita quando vi sia un “pericolo di vita” immediato e concreto, oppure procrastinato, ma altrettanto certo o fortemente probabile: sono terapie salvavita quelle praticate in rianimazione, ma anche quelle che, se non assunte, espongono certamente alla morte. A titolo di esempio, citando dalla lista compilata dall’Inps, è possibile riferirsi a emorragie severe/infarti d’organo, insufficienza renale acuta, gravi infezioni sistemiche (incluso l’Aids conclamato), neoplasie maligne, in trattamento chirurgico e neoadiuvante, chemioterapico antiblastico e/o sue complicanze, trattamento radioterapico, nonché malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in Tso (trattamento sanitario obbligatorio).

Per quanto concerne l’invalidità con riduzione della capacità lavorativa superiore al 67 per cento, premesso che esistono molte tipologie di invalidità riconosciute da vari organi, e rimandando alla lettura dell’ampio elenco per maggiori approfondimenti, l’Inps ha precisato che lo stato morboso che può consentire l’esonero dalla reperibilità dev’essere connesso a una patologia in grado di determinare una menomazione di cospicuo rilievo funzionale, perché diversamente si introdurrebbe un discrimine elevato fra l’entità della grave patologia che contestualmente richiede terapia salvavita e l’entità di ben più lievi patologie, le quali, pur determinando un’invalidità percentualmente moderata, consentono la prosecuzione del lavoro e una buona sostenibilità socio-relazionale.

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