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Anzianità contributiva Sport e Spettacolo, nuovi criteri per l’accertamento

Anzianità contributiva Sport e Spettacolo, nuovi criteri per l’accertamento

Anzianità contributiva Sport e Spettacolo, nuovi criteri per l’accertamento:

L’INPS, con la Circolare n. 10 del 2017, ha fornito istruzioni circa i nuovi criteri per l’accertamento della anzianità contributiva per i lavoratori dello Sport e dello Spettacolo.

Al riguardo si legge quanto segue nella circolare 10/2017.

Premessa

Con Circolare n. 58 del 2016, nel fornire chiarimenti per gli iscritti alle gestioni pubbliche circa la corretta applicazione del massimale contributivo e pensionabile previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, sono stati definiti i nuovi criteri per l’individuazione del sistema di calcolo contributivo ai fini della liquidazione dei trattamenti pensionistici, ai sensi dell’art. 1, commi 12 e 13, della legge n. 335/1995.

In relazione a quest’ultima fattispecie è stato precisato che per gli assicurati che chiedono la liquidazione della pensione a carico della gestione esclusiva dell’assicurazione generale obbligatoria, in virtù della maturazione a decorrere dal 1.1.2012 dei nuovi requisiti previsti dalla legge n. 214 del 2011, occorre fare riferimento alla sola contribuzione versata e accreditata nella gestione assicurativa in cui si liquida la pensione.

Con la presente circolare condivisa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n.29/0000289/L del 17 gennaio 2017, si forniscono ulteriori chiarimenti.

1.Accertamento dell’ anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 per gli iscritti alla Gestione esclusiva dell’assicurazione generale obbligatoria che possano far valere periodi assicurativi presso altre forme assicurative obbligatorie.

1.1. Assicurati che possano far valere periodi assicurativi presso le Casse pensionistiche della Gestione esclusiva.

Ai fini dell’accertamento della anzianità maturata al 31 dicembre 1995 nei confronti degli iscritti che liquidano la pensione nella gestione esclusiva, occorre avere riguardo all’anzianità contributiva complessivamente maturata nella medesima gestione. In proposito si precisa che nel caso di un iscritto alla Cassa Trattamenti Pensionistici Dipendenti dello Stato che possa far valere contribuzione presso altre Casse pensioni della medesima gestione previdenziale, ai fini dell’accertamento della anzianità acquisita al 31 dicembre 1995, occorre avere riguardo all’anzianità complessivamente maturata entro tale data indipendentemente se parte della stessa sia disponibile o abbia dato luogo ad un trattamento pensionistico.

Ciò in quanto le disposizioni normative delle Casse pensionistiche della gestione esclusiva prevedono gli istituti della riunione e/o ricongiunzione dei servizi prestati presso più amministrazioni statali o presso Enti con iscrizione ad una delle Casse Pensioni della gestione esclusiva (artt. 112, 113 e 151 del DPR n. 1092/1973).

In tale contesto occorre verificare la data dalla quale decorre l’iscrizione alla gestione esclusiva; in particolare qualora l’assicurato abbia iniziato l’attività lavorativa con iscrizione ad es. alla CPDEL in data antecedente il 1° gennaio 1996 e successivamente a tale data abbia contribuzione versata/accreditata presso la Cassa Stato, ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, rileva la contribuzione CPDEL anche se la stessa potrebbe aver dato luogo ad un trattamento pensionistico.

Si rinvia per il resto delle informazioni al testo integrale della Circolare n. 10 del 2017 disponibile cliccando sul link.

(Fonte: INPS)

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