Site icon Diritto Lavoro – Portale del Diritto

Coniuge in stato di bisogno, sperimentazione Fondo solidarietà

Coniuge in stato di bisogno, sperimentazione Fondo solidarietà

Coniuge in stato di bisogno, sperimentazione Fondo solidarietà:

È stato pubblicato il Decreto 15 dicembre 2017 del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla Individuazione dei tribunali presso i quali avviare la sperimentazione del Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, nonché la previsione delle modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo delle somme recuperate ai sensi dell’articolo 1, comma 416, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) (G.U. n. 11 del 14.1.2017).

Con la Legge di stabilità 2016 è stato, infatti, istituito in via sperimentale per gli anni 2016 e 2017, con dotazione di 250.000 euro per l’anno 2016 e di 500.000 euro per l’anno 2017, il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno. Laddove per stato di bisogno, secondo quanto stabilito dalla Legge di stabilità 2016, si intende il coniuge che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l’assegno determinato ai sensi dell’art. 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto.

In tale ipotesi il coniuge in stato di bisogno può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l’anticipazione di una somma non superiore all’importo dell’assegno medesimo.

Qualora il presidente del tribunale, o un giudice da lui delegato, ritenga sussistenti i presupposti sopra indicati, nei 30 giorni successivi al deposito dell’istanza, valuta l’ammissibilità dell’istanza stessa e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma non superiore, come si è detto, all’importo dell’assegno di mantenimento. Successivamente il Ministero della giustizia recupererà le somme erogate a tale titolo rivalendosi sul coniuge inadempiente.

L’istanza di accesso al Fondo deve essere depositata dagli interessati presso la cancelleria del tribunale competente, mediante compilazione di un modulo (FORM) che sarà disponibile, dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto 15 dicembre 2016 sulla Gazzetta Ufficiale in un’area dedicata denominata «Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno» del sito internet del Ministero (www.giustizia.it).

(Fonte: Gazzetta Ufficiale)

Exit mobile version