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Salvamento in acque marittime, interne e piscine le abilitazioni necessarie

Salvamento in acque marittime, interne e piscine le abilitazioni necessarie

Salvamento in acque marittime, interne e piscine le abilitazioni necessarie:

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 206 del 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul Regolamento recante norme per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnante, che entrerà in vigore il prossimo 2 dicembre 2016 (G.U. n. 269 del 17.11.2016).

Ecco quello che, tra le altre cose, stabilisce il Decreto 206/2016.

Articolo 1 Finalità

Il Regolamento detta disposizioni concernenti i criteri generali per l’ordinamento di formazione dell’assistente bagnante in acque interne e piscine e dell’assistente bagnante marittimo e determina la tipologia delle abilitazioni rilasciate.

Articolo 2 Definizioni

  1. Ai sensi del presente regolamento, in aggiunta alle pertinenti definizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno 18 marzo 1996, si intende per:

a) «soggetti autorizzati dallo Stato»: i soggetti in possesso di autorizzazione statale alla data di entrata in vigore del presente decreto e ogni altro soggetto autorizzato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

b) «assistente bagnante in acque interne e piscine»: persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata in acque interne e piscine;

c) «assistente bagnante marittimo»: persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata in mare.

Articolo 3 Formazione professionale

  1. L’attività di addestramento e formazione per assistente bagnante in acque interne e piscine è riservata a:

a) soggetti autorizzati dallo Stato;

b) scuole, istituti di formazione, associazioni sportive, e ogni altro soggetto autorizzato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

2. L’attività di addestramento e formazione per assistente bagnante marittimo è riservata ai soggetti autorizzati dallo Stato

Articolo 4 Requisiti e procedimento di rilascio all’autorizzazione

  1. Le persone fisiche e le persone giuridiche possono ottenere l’autorizzazione per svolgere le attività di addestramento e formazione per assistente bagnante in acque interne e piscine e per assistente bagnante marittimo.
  2. La domanda, corredata dalle dichiarazioni e dai documenti di cui all’allegato I del decreto, è sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante.
  1. L’autorizzazione è rilasciata al richiedente che deve possedere i seguenti requisiti:

a) età minima di anni ventuno;

b) diploma di scuola secondaria di secondo grado;

c) per i corsi di assistente bagnante in acque interne e piscine: abilitazione all’esercizio della professione di assistente bagnante in acque interne e piscine, rilasciata da almeno due anni;

d) per i corsi di assistente bagnante marittimo: abilitazione all’esercizio della professione di assistente bagnante marittimo, rilasciata da almeno due anni;

e) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stato condannato ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

Si rinvia per il resto delle informazioni sul salvamento al testo integrale del Decreto n. 206 del 2016 disponibile cliccando sul link.

(Fonte: Gazzetta Ufficiale)

 

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