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Rinnovo autorizzazione lavori sotto tensione

Lavori in quota e protezioni, le indicazioni ministeriali

Rinnovo autorizzazione lavori sotto tensione:

Il Ministero del Lavoro, con Circolare n. 21 del 7 luglio 2016 relativa al rinnovo autorizzazione lavori sotto tensione e formazione del personale che opera sotto tensione, ha fornito indicazioni in materia.

Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 21/2016.

Ai fini del rinnovo autorizzazione all’esecuzione di lavori sotto tensione alla scadenza del triennio, occorre presentare istanza di rinnovo al Ministero del Lavoro – Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali – divisione III, via Fornovo n. 8 – 00192 Roma (Allegato II del D.I. 4 febbraio 2011, punto 1.3.1), sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda richiedente. L’istanza di rinnovo autorizzazione dopo la sottoscrizione dovrà essere prodotta in originale completa della relativa documentazione (anch’essa datata, timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante), in bollo, nonché riportata su supporto informatico (cioè inserita in n. 2 CD-Rom di uguale contenuto). Tale istanza dovrà essere inviata anche a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: “dgtutelalavoro.div3@pec.lavoro.gov.it”.

Tutti i documenti da allegare all’istanza per il rinnovo autorizzazione lavori sotto tensione sono indicati nella Circolare n. 21 del 7 luglio 2016.

Relativamente al rinnovo autorizzazione alla formazione personale che opera sotto tensione alla scadenza del triennio la Circolare n. 21/2016 ha precisato che occorre presentare – anche in questo caso – una istanza al Ministero del Lavoro – Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali – divisione III, via Fornovo n. 8 – 00192 Roma, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto formatore richiedente. L’istanza di rinnovo dovrà essere prodotta in originale completa della relativa documentazione (anch’essa datata, timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante), in bollo, nonché riportata su supporto informatico (cioè inserita in n. 2 CD-Rom di uguale contenuto). Tale istanza dovrà essere inviata anche a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: “dgtutelalavoro.div3@pec.lavoro.gov.it”.

Tutti i documenti da allegare all’istanza per il rinnovo autorizzazione alla formazione del personale sono indicati nella Circolare n. 21 del 7 luglio 2016.

Per maggiori dettagli consultare il testo integrale della Circolare n. 21/2016, disponibile cliccando sui link.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

 

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