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Contribuzione addizionale CIGS l’incremento della sanzione

Certificazione Unica 2021 modalità di rilascio e adempimenti INPS

Contribuzione addizionale CIGS l’incremento della sanzione:

Con D.I. n. 94956 del 2016 sulla contribuzione addizionale CIGS, il Ministero del Lavoro ha definito l’incremento della contribuzione addizionale a titolo di sanzione, per il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori indicate nel verbale di esame congiunto stipulato per la richiesta di intervento dell’integrazione salariale straordinaria, o in mancanza di accordo, nella domanda di concessione del trattamento di CIGS.

Le modalità di sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro applicate in costanza di un programma aziendale che preveda il ricorso all’integrazione salariale straordinaria, come è noto, sono oggetto di esame congiunto delle parti sociali. Le modalità della rotazione dei lavoratori da sospendere, si rammenta, ovvero le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione devono essere coerenti con le ragioni per le quali si è stato richiesto l’intervento del trattamento di integrazione salariale straordinaria.

Nello specifico il D.I. n. 94956/2016 stabilisce che ai sensi dell’articolo 24, comma 6 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora in sede di verifica ispettiva anche a seguito di segnalazione da parte delle organizzazioni sindacali o di singoli lavoratori, emerga il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori sospesi concordate in sede di esame congiunto ovvero indicate nella domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, il contributo addizionale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è incrementato nella misura del 1 per cento. Inoltre, il suddetto incremento è applicato sulla contribuzione addizionale dovuta per i singoli lavoratori ai quali non è stata applicata la rotazione e limitatamente al periodo temporale per il quale è stata accertata la violazione.

Sarà la DTL – Direzione Territoriale del Lavoro competente a trasmettere gli esiti dell’accertamento all’INPS (sede territoriale competente) che provvederà ad applicare la sanzione comminata in sede di verifica ispettiva.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

 

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