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Determinazione costo orario lavoro dipendenti servizi ambientali

costo orario lavoro dipendenti servizi ambientali

Determinazione costo orario lavoro dipendenti servizi ambientali:

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2015 il Decreto del 21 maggio 2015 del Ministero del Lavoro contenente la determinazione, a livello nazionale, del costo orario del lavoro per i dipendenti (operai e impiegati) da imprese e società esercenti servizi ambientali, per il settore pubblico e per il settore privato.

Il Decreto Legislativo n. 163 del 2006 (sul Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) stabilisce che il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministero del Lavoro sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali.

Pertanto, in considerazione della necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro, per il settore pubblico e per il settore privato e, dopo aver esaminato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese e società eserciti servizi ambientali stipulato il 24 maggio 2013 tra FEDERAMBIENTE e FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI E FIADEL, il Ministero del Lavoro ha emanato il suddetto Decreto 21 maggio 2015 con il quale ha stabilito quanto segue.

Il costo orario dei dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali, è aggiornato, per il settore pubblico, con riferimento al CCNL avente come parte datoriale FEDERAMBIENTE, a valere dal mese di gennaio 2014; per il settore privato, con riferimento al CCNL avente come parte datoriale ASSOMBIENTE- Sezione Rifiuti Urbani, a valere dai mesi gennaio, maggio luglio e ottobre 2014, nonché gennaio e febbraio 2015.

Il costo del lavoro è calcolato, a livello nazionale, per operai e impiegati, in distinte tabelle, che fanno parte integrante del decreto stesso.

In particolare, poi, il citato Decreto stabilisce che:

Le tabelle prescindono:

  1. a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l’impresa può usufruire;
  2. b) dagli oneri scaturenti dall’applicazione di eventuali accordi integrativi aziendali (ticket, mensa, premi, indennità, ecc.);
  3. c) dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi all’applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81e s.m.i.).

(Fonte: Ministero del Lavoro)

 

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