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Trattamento di disoccupazione lavoratori rimpatriati

Mesotelioma non professionale, prestazione una tantum dall’INAIL

Trattamento di disoccupazione lavoratori rimpatriati:

L’INPS, con la Circolare n. 106 del 22 maggio 2015, ha informato gli interessati circa il trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati (L.n. 402/1975), i chiarimenti in merito al campo di applicazione della legge nei confronti dei lavoratori italiani che rimpatriano da Paesi che applicano la normativa comunitaria ed infine le prestazioni di disoccupazione agli ex agenti temporanei i contrattuali delle Comunità Europee.

Al riguardo si legge quanto segue nelle premesse della Circolare n. 106/2015.

Come noto, il 1° maggio 2010, sono entrati in vigore i nuovi regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale: il regolamento (CE) n. 883/2004 e il relativo regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009.

La nuova regolamentazione si applica:

La legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, ha dettato nuove norme in materia di mercato del lavoro e di ammortizzatori sociali.

In particolare l’art. 2, comma 1, della legge di riforma ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2013, l’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI)  con la funzione di fornire ai lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente l’occupazione due nuove indennità mensili per il sostegno al reddito: l’indennità di disoccupazione ASpI e l’indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI.

Il decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati,  in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” , pubblicato nella G.U. n. 54 del 6 marzo 2015, ha dettato nuove norme in materia di ammortizzatori sociali, in conformità con l’art. 38, secondo comma, della Costituzione, il quale sancisce il diritto dei lavoratori a forme di tutela contro la disoccupazione.

In particolare, con decorrenza 1° maggio 2015,  l’art. 1 ha istituito presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’art. 24 della L. 9 marzo 1989, n. 88 e nell’ambito dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego di cui all’articolo 2 della L. 28 giugno 2012 n. 92, una nuova indennità mensile per il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente l’occupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego  (NASpI).

La suddetta nuova indennità mensile sostituisce le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI introdotte dall’art. 2 della L. n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di cessazione dal lavoro che si verificano dal 1° maggio 2015.

Tenuto conto delle numerose richieste di chiarimenti pervenute dalle Strutture territoriali, con la presente circolare si forniscono precisazioni in merito all’erogazione, ai sensi della legge 25 luglio 1975 n. 402, del trattamento di disoccupazione ai lavoratori italiani rimpatriati.

 A tal fine si ritiene utile evidenziare che, per quanto riguarda i requisiti per il diritto, la misura e la durata della prestazione prevista dalla citata legge n. 402 del 1975, nulla è innovato, né per effetto dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, né a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di riforma del mercato del lavoro n. 92 del 2012.

Si rimanda per il resto delle informazioni al contenuto della Circolare n. 106/2015 ed ai suoi allegati (Allegato n. 1, Allegato n. 2).

Fonte: INPS

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