Site icon Diritto Lavoro – Portale del Diritto

Fondo solidarietà sostegno del reddito personale Gruppo Poste

Fondo solidarietà sostegno del reddito personale Gruppo Poste:

L’INPS, con la Circolare n. 95 del 13 maggio 2015, ha informato gli interessati circa il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane (D.I. n. 78642 del 24 gennaio 2014, adeguamento all’art. 3 della L.n. 92/2012), l’assegno straordinario di sostegno al reddito e contribuzione correlata, il finanziamento, gli adempimenti procedurali, le modalità di compilazioni del flusso Uniemens, le istruzioni contabili ed infine la variazione al piano del conti.

Si legge, al riguardo, quanto segue nella Circolare n. 95/2015.

Per assicurare adeguate forme di sostegno al reddito ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, l’articolo 3 della legge n. 92/2012, intitolato “Tutele in costanza di rapporto di lavoro”, e successive  modifiche ed integrazioni, ha stabilito che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possano stipulare accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito.

I Fondi di solidarietà, nell’ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro, oltre ad assicurare ai lavoratori delle imprese di uno o più settori, interventi di tutela economica in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, possono perseguire l’ulteriore finalità di erogare assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti minimi previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato entro cinque anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Il comma 42, del citato articolo 3, dispone che i Fondi di solidarietà di settore, già istituiti ai  sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, debbano adeguarsi alle norme previste dalla novella legislativa del 2012, con decreti del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro delle finanze, la cui adozione determina, ai sensi del successivo comma 43, l’abrogazione dei decreti interministeriali recanti i preesistenti regolamenti dei Fondi.

In data 27 giugno 2013 è stato stipulato un accordo sindacale nazionale tra Poste Italiane spa e SLC-CGIL, UIL-POSTE, FAILP-CISAL, CONFSAL Com.ni e UGL Com.ni con il quale, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, si è convenuto di adeguare il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane spa”, già istituito presso l’Inps, e del quale rappresenta una gestione, alle previsioni di cui al citato articolo 3 della legge n. 92 del 28 giugno 2012 e di estenderlo ad altre società del Gruppo Poste Italiane.

Il predetto accordo è stato recepito con decreto interministeriale n. 78642 del 24 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2014 (allegato n. 1), che ha dettato la nuova disciplina del preesistente Fondo di solidarietà del personale di Poste Italiane spa.

L’entrata in vigore di tale decreto ha determinato l’abrogazione del decreto interministeriale n. 178 del 1° luglio 2005.

Per conoscere le restanti informazioni si rimanda al testo della Circolare n. 95/2015 e dei suoi allegati (Allegato n. 1, Allegato n. 2, Allegato n. 3) pubblicati unitamente al seguente articolo.

(Fonte: INPS)

 

Exit mobile version