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Termini pagamento prestazioni fine lavoro

Termini pagamento prestazioni fine lavoro

Termini pagamento prestazioni fine lavoro

L’INPS, con il Messaggio n. 8680 del 12 novembre 2014, ha informato l’utenza circa i termini di pagamento delle prestazioni di fine lavoro per i dipendenti iscritti ai fini TFS e TFR alla gestione pubblici dipendenti dell’Istituto, interessati dalle salvaguardie per l’accesso al pensionamento in base alla disciplina previgente all’art. 24 del D.L. 201/2011, nonché per i dipendenti il cui rapporto di lavoro è risolto unilateralmente dal datore di lavoro.

Tali chiarimenti si sono resi necessari da parte dell’Istituto a seguito dei numerosissimi quesiti rivolti all’INPS circa i termini di pagamento da applicare ai Tfs e ai Tfr di dipendenti che cessano dal servizio accedendo al trattamento pensionistico sulla base dei requisiti precedenti a quelli introdotti dall’art. 24 del D.L. n. 201/2011 (convertito con modificazioni in L.n. 214/2011).

Si legge pertanto nel Messaggio n. 8680/2014 che per i lavoratori che cessano dal servizio dopo aver usufruito di un periodo di esonero (ex art. 72, commi 1-5, D.L. n. 112/2008) i criteri di applicazione dei termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr nonché la modalità del pagamento rateale seguono la normativa vigente in materia, a meno che gli interessati non possano fruire della disciplina derogatoria di cui all’art. 1, comma 23, D.L. n. 138/2011 (convertito con modificazioni dalla L.n. 148/2011). Analogamente, prosegue l’Istituto, anche per i lavoratori che hanno usufruito del congedo per assistenza a congiunti portatori di handicap (art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001) o dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, L.n. 104/1992 “… sono previsti termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr diversi da quelli del regime generale definito, come noto, dall’art. 3 del D.L. n. 79/1997.

Per esempio, se la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione del diritto a pensione sono intervenuti dopo il 31 dicembre 2011 e prima del raggiungimento del limite di età ordinamentale, la prestazione non può essere messa in pagamento prima di 24 mesi, nulla rilevando la circostanza che il pensionamento è avvenuto con 40 anni di anzianità contributiva.

(Fonte: INPS)

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