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Pubbliche Amministrazioni riconversione contratto part time

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Pubbliche Amministrazioni riconversione contratto part time

La Corte di Giustizia Europea con sentenza del 15 ottobre 2014 (C-221/2013) è intervenuta sulla “interpretazione dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997 …” relativamente al provvedimento di trasformazione di un contratto di lavoro a tempo parziale in uno a tempo pieno in essere tra una dipendente e il Ministero della Giustizia.

Il caso all’esame della Corte riguarda un funzionario del Ministero della Giustizia, in servizio presso l’organo giurisdizionale del rinvio, con un contratto di lavoro a tempo parziale con orario distribuito su tre giorni settimanali. In seguito alla entrata in vigore della L.n. 183 del 2010, il Ministero della Giustizia, con decisione n. 20384 dell’8.2.2011, ha sottoposto a una nuova valutazione il regime di lavoro a tempo parziale accordato alla ricorrente nel procedimento principale e, in forza dell’art. 16 di detta legge, ha unilateralmente posto fine a tale regime imponendole un regime di lavoro a tempo pieno con un’articolazione dell’orario di lavoro su sei giorni a decorrere dal 1° aprile 2011. Il 16.3.2011, la ricorrente ha comunicato al Ministero della Giustizia di opporsi alla trasformazione del regime di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, ma le veniva ordinato di assoggettarsi a tale nuovo regime. La ricorrente proponeva quindi un ricorso per l’annullamento delle decisioni del Ministero e il Tribunale adito sospendeva il giudizio al suo esame e si rivolgeva alla Corte di Giustizia Europea per sapere la clausola n. 5, punto n. 2, dell’accordo quadro debba essere interpretata nel senso che non è permesso alle legislazioni nazionali degli Stati membri di prevedere la possibilità – per il datore di lavoro – di disporre la trasformazione del rapporto di lavoro da part time a tempo pieno, anche contro la volontà del lavoratore; e se la medesima direttiva osti a che una norma nazionale (art. 16 L.n. 183/2010) preveda la possibilità – per il datore di lavoro – di disporre la trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno, anche contro la volontà del lavoratore.

La Corte ha quindi dichiarato la legittimità dell’art. 16 cit. nella parte in cui prevede la possibilità di trasformazione unilaterale (datoriale) del contratto di lavoro da part time a tempo pieno.

(Fonte: Corte di Giustizia Europea)

 

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