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Semplificazione prestazioni pensionistiche minori invalidi

Disabili e legge “Dopo di noi” per evitare l’isolamento sociale

Semplificazione prestazioni pensionistiche minori invalidi:

L’INPS, con Messaggio numero 6512 del 8 agosto 2014, ha informato gli interessati che il D.L. n. 90/2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari) ha introdotto rilevanti novità per quanto riguarda la semplificazione delle procedure di accertamento del diritto alle prestazioni pensionistiche, connesse alla maggiore età, per i soggetti minorenni già disabili (art. 25, commi 5 e 6).

Poichè il Decreto in esame si riferisce “unicamente alle prestazioni di carattere economico, deve considerarsi invariata la previgente disciplina relativa alle domande di disabilità di cui alla legge n. 68/99 e handicap ai sensi della legge n. 104/1992“.

In particolare, si legge ancora nel Messaggio n. 6512/2014, “per i minori titolari di indennità di frequenza l’erogazione dela prestazione cessa al raggiungimento della maggiore età. Il D.L. n. 90/2014 stabilisce che i minori – già titolari di tale prestazione – che ritengano di possedere i requisiti per il diritto alle prestazioni economiche che richiedono il compimento della maggiore età (pensione di inabilità, assegno mensile) possono presentare la relativa domanda entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età. In tali casi, le relative prestazioni sono erogate, in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età. Ricorrendone gli estremi, le prestazioni verranno concesse all’esito del successivo accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti amministrativi previsti dalla normativa di settore“.

Per le Istruzioni operative l’INPS precisa che sul sito internet istituzionale (www.inps.it), nella Sezione “Modulistica”, è stato pubblicato il modello “Domanda di invalidità civile“, integrato alla luce delle nuove disposizioni, che sarà possibile presentare direttamente on line. Pertanto, i minori titolari di indennità di frequenza “che intendano presentare istanza per le sole prestazioni pensionistiche (pensione di inabilità e assegno mensile) non sono obbligati ad allegare il certificato medico alla domanda. Nel caso di accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari all’esito della prevista visita medico-legale, saranno però tenuti a presentare il Modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalal normativa vigente“.

Le nuove disposizioni trovano applicazione “anche” per tutti i minori che abbiano già compiuto il diciottesimo anno di età a far data dal 24 giugno 2014.

Infine, per quanto riguarda la disciplina relativa ai minori titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione (art. 25, comma 6, del D.L. n. 90/2914), per i quali è stato stabilito, al raggiungimento della maggiore età, una presunzione di sussistenza dei requisiti sanitari senza l’obbligo di un nuovo accertamento sanitario, l’Istituto precisa che fornirà ulteriori istruzioni non appena sarà approvato il testo normativo definitivo in sede di conversione (con modifiche) del Decreto in questione in Legge. (Fonte: INPS)

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