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Decadenza termini impugnativa licenziamento

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Decadenza termini impugnativa licenziamento

L’art. 32, comma 1 bis, della L.n. 183/2010, introdotto dal D.L. n. 225/2010, convertito in L.n. 10/2011, nel prevedere “in sede di prima applicazione” il differimento al 31.12.2011 dell’entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato art. 6 della L.n. 604/1966, e dunque non solo l’estensione dell’onere di impugnativa stragiudiziale ad ipotesi in precedenza non contemplate, ma anche l’inefficacia di tale impugnativa, prevista dal comma 2 del medesimo art. 6, anche per le ipotesi già in precedenza soggette al relativo onere, per l’omesso deposito, nel termine di decadenza stabilito, dal ricorso giudiziale o della richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato. È quanto previsto dalla Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione nella sentenza n. 9203 depositata in data 23 aprile 2014 (Presidente A. Lamorgese, Relatore G. Bandini).

La questione all’esame della Suprema Corte, riguarda un caso in cui la Corte di Appello aveva rigettato il reclamo proposto da un lavoratore dichiarando l’avvenuta decadenza, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della L.n. 604/1966, come modificato dall’art. 32 L.n. 183/2010, dell’impugnazione svolta avverso il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli dalla datrice di lavoro, poichè, ad avviso della Corte di appello adita “non poteva trovare applicazione, in relazione alla decorrenza del termine decadenziale, la proroga disposta dall’art. 32, comma 1 bis, legge n. 183/10, introdotto dall’art. 2, comma 54, dl n. 225/10, convertito con modificazioni nella legge 10/11, non rientrando la fattispecie all’esame nel campo di prima applicazione dell’art. 6, comma 1, legge 604/1966, come modificato dall’art. 32 legge 183/10“.

Si ricorda che i primi due commi dell’art. 6 della L.n. 640/1966 prevedono quanto segue: “Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento“. Inoltre l’art. 32, comma 1, della L.n. 183/10, che ha sostituito i primi due commi dell’art. 6 L.n. 604/66, stabilisce che: “Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L’impugnazione non è efficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso (omissis)“. Successivamente, l’art. 2, comma 54, D.L. n. 225/2010, convertito con modificazioni nella L.n. 10/2011, ha introdotto, all’art. 32 L.n. 183/2010, il comma 1 bis, del seguente tenore: “In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’art. 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011“.

a Suprema Corte quindi, con la motivazione sopra esposta, accoglieva con rinvio il ricorso proposto dal lavoratore ricorrente.

LICENZIAMENTI – TERMINI DI IMPUGNATIVA DEL LICENZIAMENTO EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966, COME NOVELLATO DALLA LEGGE N. 183 DEL 2010 – DIFFERIMENTO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. N. 225 DEL 2010 – AMBITO DI APPLICAZIONE – INEFFICACIA DELL’IMPUGNATIVA STRAGIUDIZIALE DEL LICENZIAMENTO – INCLUSIONE – FONDAMENTO 

Allegato: Sentenza Cass. Sez. Lav. 9203_04_14

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