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Flussi d’ingresso 2014 lavoratori stagionali non comunitari

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Flussi d’ingresso 2014 lavoratori stagionali non comunitari

Il Ministero dell’Interno e il Ministero del Lavoro, con la Circolare congiunta del 3 aprile 2014 hanno definito gli aspetti operativi per l’applicazione del DPCM 12.3.2014, attraverso il quale vengono predisposti, i flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale ed altre categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2014.

Nel decreto è prevista una quota massima di ingressi pari a 15.000 cittadini stranieri residenti all’estero, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro e provenienti dai seguenti Paesi:

Albania, Algeria, Bosina Herzegovina, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.

Si legge ancora nella suddetta Circolare congiunta che nel decreto, inoltre nell’ambito della quota di 15.000 unità, riserva una quota di 3000 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini di Paesi sopra indicati, “che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale“.

Per quanto concerne le modalità di presentazione delle istanze, la Circolare precisa che le domande di nulla osta per lavoro stagionale possono essere presentate, come già accaduto negli anni passati, esclusivamente con modalità telematiche sul sito del Ministero dell’Interno (www.interno.gov.it).

Inoltre, nell’ambito delle medesime quote, possono presentare altresì domanda i lavoratori appartenenti a nazionalità non comprese nell’elenco sopra indicato, che siano già entrati in Italia per lavoro stagionale negli anni precedenti, dato che questi lavoratori hanno maturato un diritto di precedenza per il rientro in Italia in base alle statuizioni dell’art. 24, del T.U. sull’immigrazione e dell’art. 38, comma 2, del Regolamento di attuazione.

Le domande potranno essere presentate dalle ore 8,00 del giorno successivo del Decreto e fino alle ore 24,00 del 31 dicembre 2014.

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