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Indennità disoccupazione co.co.pro. per l’anno 2014

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Indennità disoccupazione co.co.pro. per l’anno 2014

Sarà più semplice effettuare la richiesta per ottenere l’indennità di disoccupazione da parte dei co.co.pro.per l’anno 2014. Infatti l’INPS, con il messaggio n. 2999/2014, ha specificato che il requisito del periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi (necessario per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione) potrà essere autocertificato dal richiedente, unitamente alla dichiarazione di attestazione di tale condizione presso il Centro per l’impiego, nel nuovo modello di domanda reperibile sul sito dell’INPS.

In particolare, il messaggio n. 2999/2014, dopo aver premesso che: “L’articolo 2, commi 51-56, della legge n. 92/2012, ha introdotto una nuova disciplina dell’indennità prevista a favore dei collaboratori coordinati e continuativi a progetto, i cui tratti essenziali sono stati illustrati con la circolare n. 38 del 14/03/2013. Con il presente messaggio si rappresentano le novità concernenti il nuovo modello di domanda per l’anno di riferimento 2014, la rivalutazione per l’anno 2013 del requisito reddituale (v. punto 1.2 della circolare citata) ed, infine, la modalità di attestazione del periodo ininterrotto di disoccupazione (v. punto 1.2 della circolare citata)“, ha evidenziato che la presentazione delle domande relative alla indennità di disoccupazione per i co.co.pro. per l’anno 2014 è disponibile nella modulistica on line del sito (nuovo modello CoCoPro 2014 COD. SR 140).

Invece per quanto riguarda la rivalutazione per l’anno 2013 del requisito reddituale ha precisato che in base alle previsioni dell’art. 2, comma 51, lettera b), della L.n. 92/2012 il limite del reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di € 20.000,00, sia rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al riguardo, l’ISTAT, con comunicato stampa del 14.1.2014, ha reso noto che l’incremento del suddetto indice, calcolato con le esclusioni di cui alla L.n. 81/1992, è risultato pari all’1,1%. Pertanto, prosegue il messaggio n. 2999, ai fini del riconoscimento dell’indennità ai co.co.pro., il limite di reddito della citata disposizione per l’anno 2013 risulta pari ad € 20.220,00. Tale limite reddituale quindi verrà applicato alle domande relative alla indennità di disoccupazione con anno di riferimento 2014.

Quindi, per la presentazione delle domande con anno di riferimento 2014 e per quelle degli anni successivi, il requisito di disoccupazione, come sopra si è già anticipato, “ininterrotto di almeno due mesi sostituisce il requisito dell’assenza di contratto di lavoro ininterrotto di almeno due mesi, valevole esclusivamente per l’anno 2012“. In più, tale attestazione potrà essere effettuata tramite autocertificazione, “con la quale il richiede dichiara di essere stato disoccupato ininterrottamente per almeno due mesi e di aver attestato tale condizione presso il Centro per l’impiego. A tal fine, nel nuovo modello di domanda CoCoPro COD. SR 140, è previto un apposito campo dove inserire i suddetti dati“.

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