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Riassunzione con contratto a tempo determinato

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 Riassunzione con contratto a tempo determinato

Divieto di continuità del contratto a t.d. Intervalli.

La legge che regola il contratto a tempo determinato stabilisce che tra le medesime parti non possono essere stipulati due contratti a termine consecutivi ma tra il primo e il secondo deve intercorrere un determinato intervallo minimo di tempo.

In un primo tempo la Riforma Fornero aveva ampliato il periodo minimo di tempo che doveva intercorrere tra un contratto a tempo determinato e il successivo, ma il D.L. n. 76/2013, convertito con modificazioni in L.n. 99/2013, ha ripristinato, e in parte modificato, la situazione precedente la Riforma.

Nello specifico la normativa di cui sopra contempla due ipotesi distinte, in base alla durata effettiva del contratto a tempo determinato, dell’intervallo che deve intercorrere tra un contratto a termine e il successivo stipulato tra le medesime parti e cioè se:

E nello specifico il testo modificato al D.L. n. 76/2013 stabilisce al riguardo quanto segue:

3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell’art. 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato“.

La suddetta normativa inoltre prevede che il precetto che prevede le pause di 10 o 20 giorni non si applica, nel senso che è possibile ridurre o addirittura azzerare tali intervalli nel caso di:

In tale ultima ipotesi quindi, la contrattazione collettiva, anche aziendale, può abbreviare le pause intermedie tra due contratti a tempo determinato (di 10 o 20 giorni, come si è detto) e può addirittura azzerarle, senza che da ciò derivi la conversione a tempo intedeterminato.

La normativa sopra indicata, in materia di scadenza del termine e successione di contratti (per effetto della disposizioni di cui all’art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 368/2001) non viene applicata al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzioni musicali previste dal D.Lgs. n. 367/1996, recante “Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato”.

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