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Colf, badanti e baby sitter: aumentati i minimi retributivi

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 Colf, badanti e baby sitter: aumentati i minimi retributivi. Novità su riposo settimanale e copertura orari.

È stato finalmente ratificato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale che regola il rapporto di lavoro domestico. La notizia è stata comunicata in data odierna dalla FIDALDO – Federazione Italiana Datori di Lavoro Domestico, aderente a Confedilizia, assieme alle altre Associazioni che la compongono (Assindatcolf, Nuova collaborazione, A.D.L.D, A.D.L.C.).

Il Contratto è in vigore dal 1° luglio 2013 e andrà a scadere il 31 dicembre 2016.

Le principali novità di questo Contratto interessano i tanti collaboratori familiari, (quali colf, badanti, baby sitter) che quotidianamente prestano servizio nelle nostre case per svolgervi lavori di cura e di assistenza. La nuova disciplina contribuirà a migliorare la gestione di ogni singolo rapporto di lavoro.

 Nel nuovo Contratto sono state disciplinate, per esempio, le modalità per il godimento del riposo settimanale per i lavoratori conviventi e per quelli ad ore, avendo riguardo anche per quei lavoratori che dovessero “professare una fede religiosa che preveda la solennizzazione in giorno diverso dalla domenica“.

Molta attenzione è stata, inoltre, dedicata all’assistenza prestata alle persone non autosufficienti: infatti, per garantire loro un’assistenza completa, cioè 7 giorni su 7, è stata data la facoltà al datore di lavoro di assumere – a costi contenuti – un ulteriore lavoratore con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo del lavoratore titolare dell’assistenza.

La FIDALDO inoltre ha precisato che è stato altresì firmato l’accordo, in vigore in modo retroattivo dal 1° gennaio 2014, relativo all’aggiornamento retributivo dei dipendenti del comparto, rivalutato sulla base dell’indice Istat (artt. 37 e 44) e al primo dei ritocchi retributivi stabiliti con il rinnovo, come dalla seguente tabella:

Retribuzioni Lavoratori Domestici

Anno 2014

LAVORATORI CONVIVENTI
Tabella A – (valori mensili)
Livello A Livello AS Livello B Livello BS Livello C Livello CS Livello D Livello DS
614,86 726,66 782,55 838,45 894,36 950,25 1.117,93 1.173,83
+ indennità 165,31 + indennità 165,31
LAVORATORI DI CUI ART. 15 – 2° CO.
Tabella B – (valori mensili)
Livello B Livello BS Livello C
558,97 586,91 648,39
LAVORATORI NON CONVIVENTI
Tabella C – (valori orari)
Livello A Livello AS Livello B Livello BS Livello C Livello CS Livello D Livello DS
4,47 5,27 5,59 5,93 6,26 6,58 7,60 7,93
ASSISTENZA NOTTURNA
Tabella D – (valori mensili)
Livello BS Livello CS Livello DS
Autosufficienti 964,22
Non Autosufficienti 1.092,78 1.349,92
PRESENZA NOTTURNA
Tabella E – (valori mensili)
Livello unico € 645,61
INDENNITA’
Tabella F – (valori giornalieri)
Pranzo e/o colazione 1,88
Cena 1,88
Alloggio 1,63
Totale 5,39
ASSISTENZA A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari
Tabella G (valori orari)
Livello A Livello AS Livello B Livello BS Livello C Livello CS Livello D Livello DS
7,14 8,61

NOTE:
1) I lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente CCNL saranno inquadrati nella nuova classificazione sulla base delle mansioni svolte. Tali nuovi inquadramenti dovranno in ogni caso salvaguardare i livelli economici conseguiti in base al precedente inquadramento, compresi i futuri aumenti afferenti tale inquadramento, ivi compresi gli aumenti periodici.

2) Eventuali eccedenze corrisposte, comunque denominate (assegni ad personam, superminimi, etc.) saranno riassorbite, fino a concorrenza nei nuovi minimi tabellari. Qualora la retribuzione globale di fatto dei lavoratori conviventi in atto al 28 febbraio 2007 sia inferiore ai minimi tabellari determinati dal presente CCNL, differenza sarà dovuta: quanto al 50%, dal 1 marzo 2007, quanto al restante 50%, dal 1 gennaio 2008.

3) Le Parti si danno atto che la nuova classificazione dei lavoratori è complessivamente più favorevole agli stessi della precedente.

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